Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 273 del 07/11/2002
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GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, i miei emendamenti 2.243 e 2.244 si riferiscono ad una questione che ho già affrontato ieri nel mio intervento in discussione generale. Il testo fa un passo in avanti, però - a mio avviso - ha delle lacune. Ad esempio, omette di considerare l'appartenenza regionale.
È possibile che le Regioni abbiano competenza concorrente nella legislazione scolastica e che poi si dica che la scuola può incentivare solo l'appartenenza locale e nazionale, ma non quella regionale? Mi sembra obiettivamente una lacuna che andrebbe colmata e ciò non altererebbe il senso della scelta fatta dal Governo, semplicemente si arricchirebbe la normativa di una dimensione che non è riducibile a quella locale. Infatti, quando si parla di appartenenza locale si intende quella comunale, al massimo provinciale, ma non quella regionale.
I miei due emendamenti dunque suggeriscono di includere anche questa dimensione, come pure quella dell'appartenenza globale, universale, che è assente. Non è sufficiente dire che vogliamo essere tutti europei. Con Internet si è venuta a creare una comunità mondiale e allora riteniamo necessario che si educhi anche a questa dimensione. Mi auguro che il Governo e la maggioranza accolgano almeno una delle formulazioni suggerite nei miei due emendamenti, o anche un'altra, eventualmente, dello stesso tenore.
L'emendamento 2.260 nasce dalla preoccupazione che l'attuale dizione del comma 1, lettera c), escluda la possibilità, che già esiste, dell'istruzione paterna. Oggi vi è la possibilità per le famiglie che lo desiderino, a certe condizioni, di provvedere in tal senso. Il testo del disegno di legge stabilisce che la fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato. Letta in senso stretto, questa formulazione potrebbe voler dire che non è possibile fare altro che accettare l'offerta formativa pubblica. Io credo che sarebbe invece opportuno prevedere anche il mantenimento dell'istruzione paterna.
L'emendamento 2.318 suggerisce di integrare gli orientamenti educativi di finalità della scuola materna con il riferimento allo sviluppo morale e religioso. Mi pare che il Ministro abbia apprezzato questa indicazione e mi auguro che l'emendamento venga accolto.
L'emendamento 2.327 si propone di superare il concetto del rispetto dell'orientamento educativo per fare invece un passo in avanti ed affermare che la scuola aiuta la famiglia nello svolgimento del proprio compito educativo. Ma non mi dilungo su questo emendamento, dato che ne ho già parlato ieri.
L'emendamento 2.401 intende riportare l'accesso alla scuola elementare a sei anni, anche se non del tutto compiuti, e anche di questo ho già parlato.
L'emendamento 2.408 mira a superare un limite che si sperimenta spesso nella scuola. Quando si parla di mezzi espressivi, ci si riferisce soltanto al disegno, alla grafica, mentre l'emendamento precisa che l'espressività si sviluppa anche nelle diverse arti, nella musica e nella lingua. È una cautela in più che si vorrebbe introdurre per evitare questa riduzione operante nella prassi.
L'emendamento 2.427 vorrebbe evitare un cortocircuito che si è sedimentato nella nostra cultura. Al comma 1, lettera g), si parla di liceo scientifico, ma anche di scienze umane, come se il liceo scientifico trattasse qualcosa di diverso o che le altre non fossero scienze. Le scienze sono invece naturali, formali, sociali. Se si parla di liceo scientifico, esso dovrebbe comprendere tutte le scienze, diversamente sarebbe meglio qualificarlo come liceo delle scienze naturali. Capisco che si tratta di un emendamento non rilevante, ma volevo richiamare l'attenzione sull'opportunità di non avallare la riduzione del liceo scientifico alle scienze naturali e formali, come la matematica e la logica.
Ritiro l'emendamento infine 2.508 riguardante la salvaguardia delle competenze specifiche della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, perché è intervenuto un accordo soddisfacente. All'articolo 6 è infatti prevista una generale salvaguardia di queste competenze.