Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 354 del 12/03/2003
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Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra (2023)
ORDINI DEL GIORNO
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)Il Senato,
confermato il pieno sostegno allo svolgimento delle numerose e complesse operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace che vedono impegnate le Forze armate italiane;
ribadita l’opportunità della partecipazione italiana alla lotta contro il terrorismo internazionale, la cui minaccia permane grave e rivolta contro tutta la comunità internazionale;
apprezzate le difficili circostanze ambientali ed operative nelle quali avrà luogo la missione degli alpini conferiti dall’Italia al comando che gestisce la campagna contro il terrorismo internazionale in Afghanistan;
osservando che, stando alle dichiarazioni rese finora dal Governo, le regole d’ingaggio cui si atterrà il nostro contingente in via di rischieramento nell’area di Khost verranno determinate bilateralmente con il comando della coalizione prima del cosiddetto «trasfer of authority» in favore del comando di coalizione,
impegna il Governo:
ad impartire direttive più idonee a valorizzare l’utilizzo dell’organizzazione militare italiana con particolare riferimento ai rapporti con la popolazione locale;
a stabilire limiti chiari nel ricorso alla forza da parte dei nostri soldati, in modo che sia sempre proporzionale all’entità della minaccia da scongiurare e all’obiettivo da conseguire, anche allo scopo di permettere più facilmente al comandante italiano in teatro di individuare la soglia oltre la quale gli ordini del comando di coalizione eccedono le regole d’ingaggio concordate;
ad assicurare nell’ambito della coalizione un particolare e pieno sostegno logistico, aereo e di sicurezza al nostro contingente, che dipenderà per questi aspetti cruciali dalla cooperazione con i mezzi della coalizione;
a riferire al Parlamento con cadenza trimestrale, sull’attività operativa del nostro contingente terrestre impegnato in «Enduring Freedom».
________________
(*) Accolto dal Governo
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)«Il Senato,
tenuto conto che con l’approvazione dell’atto Senato 2023 con cui viene convertito in legge il decreto-legge n. 4 del 2003 viene riconosciuto al personale militare inviato in missione all’estero in situazione isolata, senza fruire di vitto e alloggio da parte dell’amministrazione della difesa, una maggiorazione del 30 per cento dell’indennità di missione, proprio al fine di compensare tali spese;
considerato che il personale militare italiano che opera nei territori della ex-Yugoslavia con la missione denominata EUMM, sostiene fin dall’anno 2001 – data d’inizio della missione – tali spese direttamente,
impegna il Governo a trovare idonea soluzione normativa per il rimborso delle spese sostenute nel pregresso dal personale militare italiano facente parte della missione EUMM»:
________________
(*) Accolto dal Governo
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)«Il Senato,
considerato che la Commissione programmazione economica, bilancio ha espresso parere non ostativo, essendo quantitativamente adeguata la clausola di copertura di cui all’articolo 10 del provvedimento in esame;
preso altresì atto che la stessa Commissione ha rilevato l’inesattezza dell’importo relativo all’autorizzazione di spesa indicata all’articolo 1, comma 8, in quanto non recepisce i miglioramenti – approvati nel corso dell’iter parlamentare alla Camera dei deputati, relativi alle indennità di missione di cui al citato articolo;
considerato che la mancata correzione di tale importo costituisce un mero errore materiale;
valutata l’assoluta necessità di prorogare la partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali e pertanto di portare a termine l’approvazione del decreto in esame per la sua conversione in legge nei termini previsti dalla legge,
impegna il Governo a trovare idonea soluzione per assicurare che non vi siano limitazioni alla corresponsione dell’indennità di missione nelle nuove misure previste dall’articolo 3, commi 1 e 3-bis.».
________________
(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate, che sostituiscono le altre: «ad assicurare che non vi siano limitazioni alla corresponsione dell’indennità di missione nelle nuove misure previste dall’articolo 3, commi 1 e 3-bis, intendendosi l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, incrementata dei relativi maggiori oneri, già computati nella clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 10 del provvedimento».
«Il Senato,
constatato che, i militari italiani, per la prima volta nella storia repubblicana, sono stati posti sotto comando straniero e unilaterale, nell’ambito delle operazioni di lotta al terrorismo internazionale denominate "Enduring freedom" e che tale missione, in cui siamo fortemente impegnati, è senza limiti geografici e temporali;
rilevato che, il comando di "Enduring freedom" è situato nella città di Tampa (Florida-Stati Uniti) e che l’Italia è coinvolta esclusivamente a livello di ufficiali di collegamento. Ciò differisce dalle altre missioni internazionali, quali EUROFOR e KFOR, i cui obiettivi e compiti sono precisamente definiti, mentre gli organi di comando e di decisione sono multilaterali e paritetici;
rilevato, altresì, che tutte le missioni svolte in ambito NATO sono sottoposte ad un comando militare e ad un controllo politico collegiale (Consiglio Atlantico);
constatato che, in assenza di strumenti di decisione paritetici, una missione di tale rilevanza quale "Enduring freedom" rischia di vederci coinvolti in impegni ed azioni future che possono, anche, non essere eventualmente condivise;
constatato che, in occasione di una missione parlamentare negli Stati Uniti, presso il Congresso e il Comando centrale delle Forze armate americane, la prima firmataria ha potuto apprendere, che la nostra portaerei Garibaldi è stata impegnata per operazioni di supporto tattico e logistico durante il bombardamento dell’Afghanistan e che questa partecipazione effettiva allo scenario di guerra, riferitaci durante un briefing dettagliato presso il Comando centrale delle Forze armate statunitensi (CENTCOM), va ben oltre il mandato parlamentare a suo tempo licenziato dalle Aule e che essa non è mai stata portata a conoscenza del Parlamento italiano;
premesso che il Parlamento italiano ha autorizzato la missione di mille alpini impegnati in "operazioni di combattimento", secondo i vertici CENTCOM, in regioni di frontiera con il Pakistan dove sarebbero ancora attive unità militari talebane e di Al Qaeda e che i compiti assegnati ai soldati italiani comprendono l’interdizione, il fermo ed eventualmente l’arresto di tali combattenti i quali dovrebbero essere consegnati al Comando militare americano, responsabile del centro di detenzione ubicato nella base di Bagram;
constatato altresì che da un anno le competenti Autorità statunitensi hanno avviato i detenuti catturati in Afghanistan e ritenuti più pericolosi o potenziali depositari di informazioni verso il centro di prigionia presso la base USA di Guantanamo sull’isola di Cuba, e che rimane tuttora indeterminato lo "status" legale di tali prigionieri, mentre il Comitato internazionale della Croce Rossa ha ripetutamente chiesto che la loro condizione legale venga rapidamente chiarita alla luce delle Convenzioni internazionali vigenti,
impegna il Governo:
a riferire immediatamente circa l’effettiva natura, compiti assegnati, regole di ingaggio e linea di comando, della missione cui sono stati chiamati i nostri Alpini, nonchè, sui reali rischi ad essa connessi;
ad assumere iniziative urgenti, nelle sedi internazionali ed in primis in quella comunitaria, in merito all’applicazione della normativa internazionale relativamente alle modalità di detenzione e processo degli accusati anche se imputati di atti di terrorismo internazionale e in particolare:
a) ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona in capo ai soggetti detenuti a Bagram e Guantanamo;
b) a garantire l’applicazione piena ai detenuti, in caso di imputazione, delle garanzie fondamentali di una procedura regolare;
c) a sollecitare il Governo americano alla piena applicazione della Convenzione di Ginevra ai prigionieri».
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 1.
Approvato
1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4
All’articolo 2:
al comma 1, le parole: «euro 1.930.389» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.918.692»;
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito».
Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. – (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan). – 1. È autorizzata la spesa di euro 141.319 per l’anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall’Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l’accesso degli aiuti umanitari in tutta l’area dei Monti Nuba.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-ter. – (Disposizioni in materia di personale militare). – 1. All’articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: ’’nello svolgimento di attività operative’’ è inserita la seguente: ’’ovvero’’.
2. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: ’’individuate’’ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ’’, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331’’».
All’articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’indennità di missione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2»;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all’articolo 1, comma 6, del presente decreto, l’indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito».
All’articolo 10, al comma 1, le parole: «escluso l’articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
(Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali)
1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all’operazione multinazionale denominata: «Enduring Freedom» nell’ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all’intervento internazionale denominato: «International Security Assistance Force» (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell’Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.
EMENDAMENTI
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
RespintoSopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, dopo le parole: «impegni militari attualmente assunti» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle operazioni navali di pattugliamento nel Golfo persico e nel Mar arabico».
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
RespintoAl comma 3 sostituire le parole: «al 30 giugno 2003» con le parole: «al 21 marzo 2003».
Sopprimere il comma 4.
BEDIN, DE ZULUETA, MARTONE, LAVAGNINI
RespintoAl comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2003».
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
RespintoAl comma 8 sostituire le parole: «euro 359.549.625» con le seguenti: «euro 320.000.000».
Conseguentemente ridurre di pari importo la cifra prevista all’articolo 10.
IL GOVERNO
RitiratoAl comma 8, sostituire le parole: «euro 359.549.625» con le seguenti: «euro 389.023.554».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 2.
(Partecipazione italiana alla missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina)
1. È autorizzata, dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: «EUPM», prevista dall’azione comune adottata l’11 marzo 2002 dal Consiglio dell’Unione europea.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l’indennità di missione prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.
ARTICOLI 2-BIS E 2-TER INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 2-BIS.
(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan)
1. È autorizzata la spesa di euro 141.319 per l’anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall’Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l’accesso degli aiuti umanitari in tutta l’area dei Monti Nuba.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-ter.
(Disposizioni in materia di personale militare)
1. All’articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «nello svolgimento di attività operative» è inserita la seguente: «ovvero».
2. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 3.
(Trattamento economico)
1. L’indennità di missione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2.
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2003 e fino al termine di cui all’articolo 1, comma 4, al personale dell’Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l’indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all’articolo 1, comma 6, del presente decreto, l’indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.
EMENDAMENTI
Al comma 3 sopprimere le parole: «appartenente al contingente ISAF».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all’estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella A allegata al presente decreto. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B o C, in cui rientra l’area di operazioni in cui si svolge la missione e le eventuali variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative. Le misure dell’indennità giornaliera di cui alla tabella A sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».
Conseguentemente, aggiungere in allegato la seguente tabella:
Tabella A
Indennità giornaliera per missioni fuori del territorio nazionale
(valori espressi in euro)
Grado Area di operazioni
|
| A | B | C |
| Tenente generale | 170 | 225 | 240 |
| da Colonnello a Generale di divisione | 165 | 210 | 225 |
| da Maresciallo Capo a Tenente Colonnello | 154 | 195 | 215 |
| da Carabiniere a Maresciallo ordinario |
|
|
|
| e militari di truppa in ferma volontaria | 127 | 165 | 180 |
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «euro 397.792.910» con le seguenti: «euro 407.330.678».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Al personale di cui all’articolo 1, comma 6, inviato in missione isolata, le spese sostenute negli anni 2001 e 2002 per vitto, alloggio e per trasferimenti necessari allo sviluppo della missione stessa, sono rimborsate anche dietro presentazione di semplice autocertificazione fino ad un massimo di 25 mila euro per ciascun anno».
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «euro 397.792.910» con le seguenti: «euro 398.392.910».
ARTICOLI DA 4 A 9 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 4.
(Disposizioni in materia contabile)
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 10.
Articolo 5.
(Compagnia di fanteria rumena)
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall’articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.
Articolo 6.
(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi)
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l’acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
Articolo 7.
(Cessione di materiali)
1. Nell’ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall’articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d’armamento.
Articolo 8.
(Forze di completamento per l’Arma dei carabinieri)
1. Alle forze di completamento per l’Arma dei carabinieri si applica l’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.
2. Per l’anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell’Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell’anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2003, recata dall’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Articolo 9.
(Disposizioni di convalida)
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 10.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910, si provvede, per l’anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 11.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
ART. 2.
Approvato
1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 .