Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 354 del 12/03/2003
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
(Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali)
1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all’operazione multinazionale denominata: «Enduring Freedom» nell’ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all’intervento internazionale denominato: «International Security Assistance Force» (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell’Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.
EMENDAMENTI
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
RespintoSopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, dopo le parole: «impegni militari attualmente assunti» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle operazioni navali di pattugliamento nel Golfo persico e nel Mar arabico».
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
RespintoAl comma 3 sostituire le parole: «al 30 giugno 2003» con le parole: «al 21 marzo 2003».
Sopprimere il comma 4.
BEDIN, DE ZULUETA, MARTONE, LAVAGNINI
RespintoAl comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003» con le seguenti: «31 dicembre 2003».
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
RespintoAl comma 8 sostituire le parole: «euro 359.549.625» con le seguenti: «euro 320.000.000».
Conseguentemente ridurre di pari importo la cifra prevista all’articolo 10.
IL GOVERNO
RitiratoAl comma 8, sostituire le parole: «euro 359.549.625» con le seguenti: «euro 389.023.554».