Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 354 del 12/03/2003

ARTICOLI 2-BIS E 2-TER INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 2-BIS.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan)

        1. È autorizzata la spesa di euro 141.319 per l’anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall’Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l’accesso degli aiuti umanitari in tutta l’area dei Monti Nuba.

        2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-ter.

(Disposizioni in materia di personale militare)

        1. All’articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «nello svolgimento di attività operative» è inserita la seguente: «ovvero».

        2. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331».