Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 354 del 12/03/2003
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 2.
(Partecipazione italiana alla missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina)
1. È autorizzata, dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: «EUPM», prevista dall’azione comune adottata l’11 marzo 2002 dal Consiglio dell’Unione europea.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l’indennità di missione prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.