Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 354 del 12/03/2003
Azioni disponibili
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 3.
(Trattamento economico)
1. L’indennità di missione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2.
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2003 e fino al termine di cui all’articolo 1, comma 4, al personale dell’Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l’indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all’articolo 1, comma 6, del presente decreto, l’indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.
EMENDAMENTI
Al comma 3 sopprimere le parole: «appartenente al contingente ISAF».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all’estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella A allegata al presente decreto. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B o C, in cui rientra l’area di operazioni in cui si svolge la missione e le eventuali variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative. Le misure dell’indennità giornaliera di cui alla tabella A sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».
Conseguentemente, aggiungere in allegato la seguente tabella:
Tabella A
Indennità giornaliera per missioni fuori del territorio nazionale
(valori espressi in euro)
Grado Area di operazioni
|
| A | B | C |
| Tenente generale | 170 | 225 | 240 |
| da Colonnello a Generale di divisione | 165 | 210 | 225 |
| da Maresciallo Capo a Tenente Colonnello | 154 | 195 | 215 |
| da Carabiniere a Maresciallo ordinario |
|
|
|
| e militari di truppa in ferma volontaria | 127 | 165 | 180 |
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «euro 397.792.910» con le seguenti: «euro 407.330.678».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Al personale di cui all’articolo 1, comma 6, inviato in missione isolata, le spese sostenute negli anni 2001 e 2002 per vitto, alloggio e per trasferimenti necessari allo sviluppo della missione stessa, sono rimborsate anche dietro presentazione di semplice autocertificazione fino ad un massimo di 25 mila euro per ciascun anno».
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «euro 397.792.910» con le seguenti: «euro 398.392.910».