Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 354 del 12/03/2003
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EMENDAMENTI
Al comma 3 sopprimere le parole: «appartenente al contingente ISAF».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all’estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella A allegata al presente decreto. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B o C, in cui rientra l’area di operazioni in cui si svolge la missione e le eventuali variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative. Le misure dell’indennità giornaliera di cui alla tabella A sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare, con decreto del Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».
Conseguentemente, aggiungere in allegato la seguente tabella:
Tabella A
Indennità giornaliera per missioni fuori del territorio nazionale
(valori espressi in euro)
Grado Area di operazioni
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| A | B | C |
| Tenente generale | 170 | 225 | 240 |
| da Colonnello a Generale di divisione | 165 | 210 | 225 |
| da Maresciallo Capo a Tenente Colonnello | 154 | 195 | 215 |
| da Carabiniere a Maresciallo ordinario |
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| e militari di truppa in ferma volontaria | 127 | 165 | 180 |
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «euro 397.792.910» con le seguenti: «euro 407.330.678».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Al personale di cui all’articolo 1, comma 6, inviato in missione isolata, le spese sostenute negli anni 2001 e 2002 per vitto, alloggio e per trasferimenti necessari allo sviluppo della missione stessa, sono rimborsate anche dietro presentazione di semplice autocertificazione fino ad un massimo di 25 mila euro per ciascun anno».
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «euro 397.792.910» con le seguenti: «euro 398.392.910».