Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 354 del 12/03/2003

TOMASSINI, TUNIS - Al Ministro della salute - Premesso:

che il Governo con atto n. 93 del 31 gennaio 2003 ha individuato nelle figure professionali degli architetti, degli ingegneri e dei periti industriali le categorie che potranno assolvere le funzioni di responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione;

che tale provvedimento, che ha integrato la normativa esistente in materia di sicurezza, cioè il decreto legislativo 19 settembre 1994, esclude ingiustificatamente la categoria dei periti agrari dal novero di quelle abilitate a svolgere le funzioni di responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione;

considerato:

che i periti agrari possiedono competenza e accurata professionalità, in forza di una preparazione tecnica avanzata e collaudata;

che i periti agrari già espletano l'attività in oggetto, sia in via generale sia, specificatamente, in settori delicati, quali l'agricoltura e l'agri-industria, che richiedono una notevole specificità di conoscenze;

che, pertanto, la discriminazione tra categorie professionali appare immotivata,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente addivenire, attraverso propri provvedimenti legislativi, alla correzione ed eliminazione della disparità di trattamento tra le figure professionali degli architetti, degli ingegneri e dei periti industriali e quella dei periti agrari, inserendo anche questi ultimi tra le figure professionali abilitate a svolgere le funzioni di responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione.

(4-04091)