Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (2351)

ORDINE DEL GIORNO

G1

DE ZULUETA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità transnazionale organizzata volta a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, raccomanda, all’articolo 6 (II Protezione delle vittime della tratta delle persone) agli stati parte del Protocollo di tutelare la privacy e l’identità delle vittime della tratta delle persone e, al fine di garantire il ristabilimento fisico, psicologico e sociale delle vittime, di fornire loro, tra l’altro, possibilità di lavoro, d’istruzione e di formazione professionale;

            a questo fine l’esperienza derivante da sei anni di applicazione della previsione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ne ha evidenziato la fondamentale rilevanza nell’ambito delle strategie di tutela delle vittime extracomunitarie dei reati di tratta e di sfruttamento degli esseri umani;

            nell’ambito di tali strategie risulta fondamentale perseguire obiettivi di superamento delle condizioni di discriminazione, esclusione, diseguaglianza ed isolamento delle persone, in special modo giovani donne e minori, che, come lo stesso Protocollo rileva, maggiormente subiscono le situazioni di violenza e grave sfruttamento;

            la possibilità di una regolare permanenza e di un regolare inserimento nel mondo del lavoro rappresentano la condizione della sottrazione allo sfruttamento dei cittadini extracomunitari vittime di tali reati e di tali situazioni di sfruttamento;

            l’applicazione concreta dei programmi di assistenza ed integrazione sociale e le significative esperienze realizzate sul territorio, anche nell’ambito di progetti comunitari, hanno visto il coordinamento fra forze dell’ordine, magistratura, enti locali, associazioni di volontariato e del terzo settore, nonché associazioni del mondo economico, con la realizzazione di numerosi interventi di assistenza alle vittime ed il raggiungimento di moltissimi e qualificati inserimenti socio-lavorativi delle vittime, consentendo all’Italia di vantare numerose esperienze di avanguardia per quanto riguarda la protezione ed il reinserimento delle vittime della tratta;

            tuttavia, l’applicazione pratica di tali programmi sconta l’assenza di un chiaro quadro normativo di riferimento in relazione all’applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 18 decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell’articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in particolare per la mancanza di norme di coordinamento ed interazione dell’intervento degli uffici decentrati della pubblica amministrazione, specialmente per quanto riguarda gli ambiti del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale;

        impegna il Governo:

            ad approvare un regolamento di attuazione specifico per l’articolo 18 decreto legislativo 286/98 che consenta:

                a) la possibilità di accesso ai servizi assistenziali e di inserimento dello straniero nel mondo della formazione, scolastica, universitaria e professionale, sulla base della semplice presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, sin da prima dell’effettivo rilascio dello stesso;

                b) norme di protezione dei dati personali e di tutela della privacy dello straniero nell’ambito dei contesti di studio, lavoro e vita quotidiana;

                c) norme speciali in ordine ai permessi ed alle assenze dal lavoro per recarsi a testimoniare nei processi apertisi a seguito delle denunce e/o nei quali lo straniero è persona offesa;

                d) la necessità del nulla-osta della Procura della Repubblica solo ed esclusivamente nell’ambito del cosiddetto «percorso giudiziario».

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all’articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100 (TESTO CORRETTO)

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, AYALA

Respinto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art- 2-bis.

        1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 7, dall’articolo 8, e dal primo e dal secondo comma dell’articolo 9 del codice penale, il cittadino o lo straniero che commettono in territorio estero un delitto avente il carattere di cui all'articolo 3 della Convenzione per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e nel quale risulti implicato un gruppo criminale organizzato sono puniti a richiesta del Ministro della giustizia.

        2. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

        3. Nei casi preveduti dai commi 1 e 2 qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo le modalità indicate nei predetti commi sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata, dal governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, nei limiti previsti dal medesimo decreto legislativo»

2.0.101

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, RIGONI, MAGISTRELLI, DANIELI FRANCO

Respinto

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. I princìpi della Convenzione costituiscono princìpi interpretativi dei Protocolli.

        2. Salvo quanto diversamente previsto, le norme della Convenzione e dei Protocolli si applicano esclusivamente alle attività di gruppi di criminalità organizzata non limitate al territorio nazionale».

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 3.

Approvato

(Circostanza aggravante)

    1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali risulti implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

    2. Si applica altresì il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 4.

Approvato con un emendamento

(Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli)

    1. L’autorità centrale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

EMENDAMENTO

4.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati-Parte in materia di estradizione».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estradizione)

        1. La Convenzione costituisce fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte.

        2. Al momento del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione da parte dello Stato italiano, il Segretario generale delle Nazioni Unite viene informato del riconoscimento di cui al comma 1».

4.0.101

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Approvato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di assistenza giudiziaria)

        1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati-Parte in materia di assistenza giudiziaria».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 5.

Approvato con un emendamento

(Trasferimento dei procedimenti penali)

    1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall’articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali.

EMENDAMENTO

5.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Approvato

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge del Parlamento.

        2. Con cadenza annuale il Ministro della Giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli accordi trasferimento raggiunti con altri Stati-parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi che consigliano l’intervento del legislatore.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Approvato

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

        1. Con cadenza annuale il Ministro dell’Interno informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del comma 2 dell’articolo».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 6.

Approvato con un emendamento

(Operazioni sotto copertura)

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

        a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego;

        b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri specializzati nell’attività di contrasto al terrorismo e all’eversione e del Corpo della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).

    2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall’inizio delle attività.

    3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d’intesa con la Direzione centrale per i servizi antidroga quando si procede in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazione di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

    5. Per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l’attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

    6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive attribuzioni, nonché le autorità doganali limitatamente ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

    7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell’indiziato di delitto, dell’ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.

    8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi al procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.

    9. L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

    10. Sono abrogati:

        a)  gli articoli 97 e 98 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

        b)  l’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172, e successive modificazioni;

        c)  l’articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356;

        d)  l’articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

        e)  l’articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.  438;

        f)  l’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

EMENDAMENTI

6.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

6.101

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati».

6.102

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Respinto

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

6.500

IL RELATORE ZICCONE

Approvato

Al comma 10, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis. il comma 3-septies dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 7.

Approvato

(Responsabilità degli enti)

    1. Dopo l’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 25-sexies. - (Delitti di associazione per delinquere) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica all’ente la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

    «Art. 25-septies. - (Riciclaggio). – 1. In relazione ai reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

    2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

    Art. 25-octies. - (Traffico di migranti). – 1. In relazione ai reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote.

    2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

    Art. 25-nonies. - (Intralcio alla giustizia). – 1. In relazione ai reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377, 377-bis e 378 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

EMENDAMENTO

7.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «art. 25-nonies», inserire il seguente:

        «Art 25-decies. In relazione ai reati di cui al titolo II del libro II del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 8.

Approvato con emendamenti

(Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente)

    1. Dopo l’articolo 240 del codice penale, è inserito il seguente:

    «Art. 240-bis. - (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma, 416-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648-bis e 648-ter, ovvero per uno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo, è sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui agli articoli 270-bis e 416-bis, è inoltre sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Sono comunque fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.

    Nei casi di cui al primo comma, quando la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato».

    2. All’articolo 600-septies del codice penale le parole: «, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all’articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta» sono soppresse.

    3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dall’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in ordine alla destinazione delle somme confiscate nelle ipotesi previste da tali disposizioni.

EMENDAMENTI

8.100 (TESTO CORRETTO)

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, AYALA

Le parole da: «Al comma 1» a: «prezzo del reato» respinte; restante parte approvata

Al comma 1, all’articolo 240-bis ivi richiamato, al primo capoverso dopo le parole: «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» inserire le altre: «o che costituiscono l’impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato». Al medesimo comma 1, al secondo capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari».

8.101

IL RELATORE ZICCONE

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta altresì ferma l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 15 della legge 29 settembre 2000, n. 300, limitatamente ai reati ivi considerati».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 9.

Approvato

(Attività di indagine a fini di confisca)

    1. Dopo l’articolo 430-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «Art. 430-ter. - (Attività di indagine a fini di confisca). – 1. Il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell’articolo 240-bis del codice penale e dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.».

EMENDAMENTO

9.100

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, AYALA

Respinto

Al comma 1, all’articolo 430-ter ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «ogni attività di indagine» aggiungere le altre: «compresi gli atti indicati negli articoli 364 e 365» e, dopo il capoverso 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Si applica la disposizione del comma 2 dell’articolo 430. I verbali degli atti indicati nel comma 1 sono inseriti nel fascicolo del dibattimento nei limiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 431. Negli altri casi gli atti sono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero ai sensi del comma 2 dell’articolo 433.

        1-ter. Gli atti indicati nel comma 1 non possono essere utilizzati nei confronti delle altre parti a fini diversi dalla confisca salvo che queste vi consentano».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI

V. testo 2

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. All’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "di una misura di prevenzione" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";

            b) al comma 4, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";

            c) al comma 6, sostituire le parole: "e il questore" con le parole: ", il questore e il Procuratore Nazionale Antimafia".

        2. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "del questore" aggiungere le parole: ", del Procuratore Nazionale Antimafia";

            b) al comma sesto, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia";

            c) al comma settimo, dopo le parole: "ultima dimora dell’interessato" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia".

        3. AIl’articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma settimo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia".

        4. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";

            b) al comma 5, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia".

        5. All’articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia"».

9.0.100 (testo 2)

BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI

Approvato

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. All’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "di una misura di prevenzione" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";

            b) al comma 4, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";

            c) al comma 6, sostituire le parole: "e il questore" con le parole: ", il questore e il Procuratore Distrettuale Antimafia".

        2. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "del questore" aggiungere le parole: ", del Procuratore Distrettuale Antimafia";

            b) al comma sesto, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia";

            c) al comma settimo, dopo le parole: "ultima dimora dell’interessato" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia".

        3. AIl’articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma settimo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia".

        4. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";

            b) al comma 5, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia".

        5. All’articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia"».

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 10.

Approvato

(Abrogazioni)

    1. Gli articoli 322-ter e 640-quater, il quarto comma dell’articolo 270-bis, il settimo comma dell’articolo 416-bis e il sesto comma dell’articolo 644 del codice penale sono abrogati.

Art. 11.

Approvato

(Modifica dell’articolo 377 del codice penale)

    1. La rubrica dell’articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: (Intralcio alla giustizia).

    2. Dopo il secondo comma dell’articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:

    «Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

    Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339.».

    3. All’articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».

EMENDAMENTO

11.100

MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO

Respinto

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Qualora alla violenza o alla minaccia consegua la condotta alla quale le stesse sono preordinate, l’autore della violenza o della minaccia è sempre punito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 46, comma 2 ed alle norme sul concorso di persone, con la reclusione da due a sei anni».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 12.

Approvato

(Interventi in materia di armi da fuoco)

    1. Al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».

    2. Al primo comma dell’articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l’indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell’arma da Paese esterno all’Unione europea.».

Art. 13.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .