Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005
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ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
ART. 10.
Approvato
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 322-ter e 640-quater, il quarto comma dell’articolo 270-bis, il settimo comma dell’articolo 416-bis e il sesto comma dell’articolo 644 del codice penale sono abrogati.
Art. 11.
Approvato
(Modifica dell’articolo 377 del codice penale)
1. La rubrica dell’articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: (Intralcio alla giustizia).
2. Dopo il secondo comma dell’articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339.».
3. All’articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».
EMENDAMENTO
MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO
RespintoAl comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Qualora alla violenza o alla minaccia consegua la condotta alla quale le stesse sono preordinate, l’autore della violenza o della minaccia è sempre punito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 46, comma 2 ed alle norme sul concorso di persone, con la reclusione da due a sei anni».