Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

EMENDAMENTO

11.100

MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO

Respinto

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Qualora alla violenza o alla minaccia consegua la condotta alla quale le stesse sono preordinate, l’autore della violenza o della minaccia è sempre punito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 46, comma 2 ed alle norme sul concorso di persone, con la reclusione da due a sei anni».