Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005
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EMENDAMENTO
11.100
MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO
RespintoAl comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Qualora alla violenza o alla minaccia consegua la condotta alla quale le stesse sono preordinate, l’autore della violenza o della minaccia è sempre punito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 46, comma 2 ed alle norme sul concorso di persone, con la reclusione da due a sei anni».