Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005
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ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
ART. 12.
Approvato
(Interventi in materia di armi da fuoco)
1. Al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell’articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l’indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell’arma da Paese esterno all’Unione europea.».
Art. 13.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .