Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005
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ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all’articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
FASSONE, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, AYALA
RespintoDopo l’articolo inserire il seguente:
«Art- 2-bis.
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 7, dall’articolo 8, e dal primo e dal secondo comma dell’articolo 9 del codice penale, il cittadino o lo straniero che commettono in territorio estero un delitto avente il carattere di cui all'articolo 3 della Convenzione per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e nel quale risulti implicato un gruppo criminale organizzato sono puniti a richiesta del Ministro della giustizia.
2. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
3. Nei casi preveduti dai commi 1 e 2 qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo le modalità indicate nei predetti commi sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata, dal governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nei limiti previsti dal medesimo decreto legislativo»
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, RIGONI, MAGISTRELLI, DANIELI FRANCO
RespintoDopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. I princìpi della Convenzione costituiscono princìpi interpretativi dei Protocolli.
2. Salvo quanto diversamente previsto, le norme della Convenzione e dei Protocolli si applicano esclusivamente alle attività di gruppi di criminalità organizzata non limitate al territorio nazionale».