Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 3.

Approvato

(Circostanza aggravante)

    1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali risulti implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

    2. Si applica altresì il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 4.

Approvato con un emendamento

(Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli)

    1. L’autorità centrale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

EMENDAMENTO

4.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati-Parte in materia di estradizione».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estradizione)

        1. La Convenzione costituisce fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte.

        2. Al momento del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione da parte dello Stato italiano, il Segretario generale delle Nazioni Unite viene informato del riconoscimento di cui al comma 1».

4.0.101

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Approvato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di assistenza giudiziaria)

        1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati-Parte in materia di assistenza giudiziaria».