Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 5.

Approvato con un emendamento

(Trasferimento dei procedimenti penali)

    1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall’articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali.

EMENDAMENTO

5.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Approvato

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge del Parlamento.

        2. Con cadenza annuale il Ministro della Giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli accordi trasferimento raggiunti con altri Stati-parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi che consigliano l’intervento del legislatore.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Approvato

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

        1. Con cadenza annuale il Ministro dell’Interno informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del comma 2 dell’articolo».