Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005
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ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
ART. 5.
Approvato con un emendamento
(Trasferimento dei procedimenti penali)
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall’articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali.
EMENDAMENTO
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO
ApprovatoAl comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge del Parlamento.
2. Con cadenza annuale il Ministro della Giustizia informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli accordi trasferimento raggiunti con altri Stati-parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi che consigliano l’intervento del legislatore.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO
ApprovatoDopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)
1. Con cadenza annuale il Ministro dell’Interno informa le Camere dello stato di attuazione delle previsioni dell’articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del comma 2 dell’articolo».