Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 7.

Approvato

(Responsabilità degli enti)

    1. Dopo l’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 25-sexies. - (Delitti di associazione per delinquere) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica all’ente la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

    «Art. 25-septies. - (Riciclaggio). – 1. In relazione ai reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

    2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

    Art. 25-octies. - (Traffico di migranti). – 1. In relazione ai reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote.

    2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

    Art. 25-nonies. - (Intralcio alla giustizia). – 1. In relazione ai reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377, 377-bis e 378 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

EMENDAMENTO

7.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, RIGONI, DANIELI FRANCO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «art. 25-nonies», inserire il seguente:

        «Art 25-decies. In relazione ai reati di cui al titolo II del libro II del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote».