Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 8.

Approvato con emendamenti

(Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente)

    1. Dopo l’articolo 240 del codice penale, è inserito il seguente:

    «Art. 240-bis. - (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma, 416-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648-bis e 648-ter, ovvero per uno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo, è sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui agli articoli 270-bis e 416-bis, è inoltre sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Sono comunque fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.

    Nei casi di cui al primo comma, quando la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato».

    2. All’articolo 600-septies del codice penale le parole: «, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all’articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta» sono soppresse.

    3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dall’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in ordine alla destinazione delle somme confiscate nelle ipotesi previste da tali disposizioni.

EMENDAMENTI

8.100 (TESTO CORRETTO)

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, AYALA

Le parole da: «Al comma 1» a: «prezzo del reato» respinte; restante parte approvata

Al comma 1, all’articolo 240-bis ivi richiamato, al primo capoverso dopo le parole: «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» inserire le altre: «o che costituiscono l’impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato». Al medesimo comma 1, al secondo capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari».

8.101

IL RELATORE ZICCONE

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta altresì ferma l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 15 della legge 29 settembre 2000, n. 300, limitatamente ai reati ivi considerati».