Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 9.

Approvato

(Attività di indagine a fini di confisca)

    1. Dopo l’articolo 430-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «Art. 430-ter. - (Attività di indagine a fini di confisca). – 1. Il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell’articolo 240-bis del codice penale e dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.».

EMENDAMENTO

9.100

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, AYALA

Respinto

Al comma 1, all’articolo 430-ter ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «ogni attività di indagine» aggiungere le altre: «compresi gli atti indicati negli articoli 364 e 365» e, dopo il capoverso 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Si applica la disposizione del comma 2 dell’articolo 430. I verbali degli atti indicati nel comma 1 sono inseriti nel fascicolo del dibattimento nei limiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 431. Negli altri casi gli atti sono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero ai sensi del comma 2 dell’articolo 433.

        1-ter. Gli atti indicati nel comma 1 non possono essere utilizzati nei confronti delle altre parti a fini diversi dalla confisca salvo che queste vi consentano».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI

V. testo 2

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. All’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "di una misura di prevenzione" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";

            b) al comma 4, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";

            c) al comma 6, sostituire le parole: "e il questore" con le parole: ", il questore e il Procuratore Nazionale Antimafia".

        2. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "del questore" aggiungere le parole: ", del Procuratore Nazionale Antimafia";

            b) al comma sesto, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia";

            c) al comma settimo, dopo le parole: "ultima dimora dell’interessato" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia".

        3. AIl’articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma settimo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia".

        4. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";

            b) al comma 5, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia".

        5. All’articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia"».

9.0.100 (testo 2)

BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI

Approvato

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. All’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "di una misura di prevenzione" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";

            b) al comma 4, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";

            c) al comma 6, sostituire le parole: "e il questore" con le parole: ", il questore e il Procuratore Distrettuale Antimafia".

        2. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "del questore" aggiungere le parole: ", del Procuratore Distrettuale Antimafia";

            b) al comma sesto, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia";

            c) al comma settimo, dopo le parole: "ultima dimora dell’interessato" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia".

        3. AIl’articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma settimo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia".

        4. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";

            b) al comma 5, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia".

        5. All’articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia"».