Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI

V. testo 2

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. All’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "di una misura di prevenzione" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";

            b) al comma 4, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";

            c) al comma 6, sostituire le parole: "e il questore" con le parole: ", il questore e il Procuratore Nazionale Antimafia".

        2. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "del questore" aggiungere le parole: ", del Procuratore Nazionale Antimafia";

            b) al comma sesto, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia";

            c) al comma settimo, dopo le parole: "ultima dimora dell’interessato" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia".

        3. AIl’articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma settimo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia".

        4. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";

            b) al comma 5, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia".

        5. All’articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia"».

9.0.100 (testo 2)

BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI

Approvato

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. All’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "di una misura di prevenzione" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";

            b) al comma 4, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";

            c) al comma 6, sostituire le parole: "e il questore" con le parole: ", il questore e il Procuratore Distrettuale Antimafia".

        2. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "del questore" aggiungere le parole: ", del Procuratore Distrettuale Antimafia";

            b) al comma sesto, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia";

            c) al comma settimo, dopo le parole: "ultima dimora dell’interessato" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia".

        3. AIl’articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma settimo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia".

        4. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";

            b) al comma 5, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia".

        5. All’articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia"».