Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9
BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI
V. testo 2Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. All’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di una misura di prevenzione" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";
b) al comma 4, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";
c) al comma 6, sostituire le parole: "e il questore" con le parole: ", il questore e il Procuratore Nazionale Antimafia".
2. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: "del questore" aggiungere le parole: ", del Procuratore Nazionale Antimafia";
b) al comma sesto, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia";
c) al comma settimo, dopo le parole: "ultima dimora dell’interessato" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia".
3. AIl’articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma settimo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia".
4. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia";
b) al comma 5, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Nazionale Antimafia".
5. All’articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia"».
BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI
ApprovatoDopo l’articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. All’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di una misura di prevenzione" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";
b) al comma 4, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";
c) al comma 6, sostituire le parole: "e il questore" con le parole: ", il questore e il Procuratore Distrettuale Antimafia".
2. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: "del questore" aggiungere le parole: ", del Procuratore Distrettuale Antimafia";
b) al comma sesto, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia";
c) al comma settimo, dopo le parole: "ultima dimora dell’interessato" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia".
3. AIl’articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma settimo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia".
4. All’articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia";
b) al comma 5, dopo le parole: "o il questore" aggiungere le parole: "ovvero il Procuratore Distrettuale Antimafia".
5. All’articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: "o del questore" aggiungere le parole: "ovvero del Procuratore Distrettuale Antimafia"».