Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

ORDINE DEL GIORNO

G1

DE ZULUETA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità transnazionale organizzata volta a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, raccomanda, all’articolo 6 (II Protezione delle vittime della tratta delle persone) agli stati parte del Protocollo di tutelare la privacy e l’identità delle vittime della tratta delle persone e, al fine di garantire il ristabilimento fisico, psicologico e sociale delle vittime, di fornire loro, tra l’altro, possibilità di lavoro, d’istruzione e di formazione professionale;

            a questo fine l’esperienza derivante da sei anni di applicazione della previsione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ne ha evidenziato la fondamentale rilevanza nell’ambito delle strategie di tutela delle vittime extracomunitarie dei reati di tratta e di sfruttamento degli esseri umani;

            nell’ambito di tali strategie risulta fondamentale perseguire obiettivi di superamento delle condizioni di discriminazione, esclusione, diseguaglianza ed isolamento delle persone, in special modo giovani donne e minori, che, come lo stesso Protocollo rileva, maggiormente subiscono le situazioni di violenza e grave sfruttamento;

            la possibilità di una regolare permanenza e di un regolare inserimento nel mondo del lavoro rappresentano la condizione della sottrazione allo sfruttamento dei cittadini extracomunitari vittime di tali reati e di tali situazioni di sfruttamento;

            l’applicazione concreta dei programmi di assistenza ed integrazione sociale e le significative esperienze realizzate sul territorio, anche nell’ambito di progetti comunitari, hanno visto il coordinamento fra forze dell’ordine, magistratura, enti locali, associazioni di volontariato e del terzo settore, nonché associazioni del mondo economico, con la realizzazione di numerosi interventi di assistenza alle vittime ed il raggiungimento di moltissimi e qualificati inserimenti socio-lavorativi delle vittime, consentendo all’Italia di vantare numerose esperienze di avanguardia per quanto riguarda la protezione ed il reinserimento delle vittime della tratta;

            tuttavia, l’applicazione pratica di tali programmi sconta l’assenza di un chiaro quadro normativo di riferimento in relazione all’applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 18 decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell’articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in particolare per la mancanza di norme di coordinamento ed interazione dell’intervento degli uffici decentrati della pubblica amministrazione, specialmente per quanto riguarda gli ambiti del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale;

        impegna il Governo:

            ad approvare un regolamento di attuazione specifico per l’articolo 18 decreto legislativo 286/98 che consenta:

                a) la possibilità di accesso ai servizi assistenziali e di inserimento dello straniero nel mondo della formazione, scolastica, universitaria e professionale, sulla base della semplice presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, sin da prima dell’effettivo rilascio dello stesso;

                b) norme di protezione dei dati personali e di tutela della privacy dello straniero nell’ambito dei contesti di studio, lavoro e vita quotidiana;

                c) norme speciali in ordine ai permessi ed alle assenze dal lavoro per recarsi a testimoniare nei processi apertisi a seguito delle denunce e/o nei quali lo straniero è persona offesa;

                d) la necessità del nulla-osta della Procura della Repubblica solo ed esclusivamente nell’ambito del cosiddetto «percorso giudiziario».

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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione