Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005
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FASSONE (DS-U). Signor Presidente, nonostante qualche sollecitazione dei colleghi ad un andamento spedito, credo che la ratifica di questa Convenzione esiga qualche momento di riflessione e qualche considerazione maggiore di quella che normalmente si dedica alla ratifica degli accordi. Questa è molto di più; è una Convenzione internazionale delle Nazioni Unite che ha ad oggetto il contrasto alla criminalità organizzata. In questa nozione tengo a sottolineare che rientra anche la criminalità organizzata a fini di terrorismo. Basta questo per dire che stiamo affrontando uno snodo estremamente importante.
Il punto di partenza di questo disegno di legge sono le dichiarazioni del segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, quando l'Assemblea licenziò la prima dichiarazione politica in materia: gli stessi mezzi tecnologici - egli ha detto - che sostengono la globalizzazione e l'espansione transnazionale della società civile forniscono l'infrastruttura per l'espansione di una rete globale di società incivile, criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi. Ripeto: basta questo per evidenziare l'importanza di tale testo.
Le linee portanti della Convenzione approvata a Palermo esattamente cinque anni fa (ed è curioso che l'anniversario cada proprio oggi) sono le seguenti: dare definizioni che possano essere largamente condivise degli elementi base per gli interventi legislativi (su questo punto tornerò fra un istante); indicare alcuni fatti come universalmente incriminabili, e la Convenzione ne indica espressamente quattro (la partecipazione ad un gruppo di criminalità organizzata, l'intralcio alla giustizia, il riciclaggio di denaro e la corruzione) richiedere misure di protezione di testimoni e vittime dei reati; apprestare meccanismi di collaborazione internazionale.
Come si comporta il disegno di legge in merito a questi punti? È un testo imperfetto: anticipo sin d'ora che lo voteremo perché persuasi che i contenuti positivi facciano premio sulle riserve che abbiamo formulato e continuiamo a formulare. Tuttavia alcune lacune vanno evidenziate proprio per testimoniare la nostra responsabilità nell'approvarlo, consapevoli che queste lacune ci sono.
Le norme attuative sono circoscritte a taluni settori, non investono tutta la tematica della Convenzione, quindi il dare esecuzione è già per ciò solo parziale.
Alcune norme della Convenzione rimangono espressamente prive di attuazione e quindi sarà di difficile applicazione la Convenzione sul punto. Intendo, ad esempio, l'articolo 15 che prescrive a ciascuno Stato di adottare le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione relativamente ai quattro reati gravi di cui ho fatto cenno. Indico l'articolo 24 sulla protezione dei testimoni in merito alla quale non c'è disposizione ulteriore rispetto alle misure di tutela nostre, che già ci sono ma che non coinvolgono tutti i gravi delitti di cui alla Convenzione. Sottolineo, in particolare, la necessità, cui lo Stato italiano dovrà dare risposta in futuro visto che non la dà nel presente provvedimento, evidenziata dall'articolo 5 della Convenzione, secondo il quale ciascuno Stato parte adotta le misure legislative, e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato alla condotta di una persona che partecipa attivamente, non solo alle attività criminali del gruppo organizzato, ma alle altre attività del gruppo stesso, consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento dello scopo criminoso.
Questa è, né più né meno, una sollecitazione a disciplinare la materia del concorso esterno in associazione, materia che viene costantemente demonizzata, che è di indubbia delicatezza perché esige un'attenta e accurata definizione di questa area esterna all'associazione criminosa, ma comunque illecita, che avrebbe giustificato una riflessione e una legificazione nel presente testo, che purtroppo non c'è, ma che dovrà esserci. Ecco perché ritengo importante questa Convenzione, questo disegno di legge, anche e in particolare alla luce dell'articolo 11, che ho già avuto occasione di richiamare e che prevede che ogni Stato adotti le misure necessarie a contrastare i quattro gravi delitti in questione, tra i quali la corruzione, e prevede espressamente che, in merito a questi reati, siano estesi i termini di prescrizione, cosa che quest'Aula ha, poche settimane orsono, fatto esattamente nella direzione contraria; di tal che, per coerenza, occorrerebbe, appena approvato questo disegno di legge, denunciare la nostra dissociazione dalla Convenzione su questo punto.
Non manco di sottolineare la gravità di questo problema e comunque, ripeto, l'importanza del disegno di legge è tale che ci indurrà alla fine ad un voto positivo, soprattutto se saranno valutati favorevolmente i pochissimi emendamenti che abbiamo proposto.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ziccone.