Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, desidero precisare che l'emendamento 2.0.100 non è in alcun modo antagonista del testo. Si limita, a giudizio dei proponenti, a perfezionarlo e a renderlo più aderente alla Convenzione.

Mi permetta, Presidente, di ricordare che l'articolo 15 della Convenzione stabilisce che ogni Stato parte adotta misure necessarie per determinare la sua giurisdizione relativamente ai reati gravi di cui parla la Convenzione.

L'articolo 3 stabilisce l'ambito di applicazione anche al di là dei confini dello Stato della Convenzione medesima quando vengano commessi dei reati al di fuori dei confini dello Stato interessato.

Il disegno di legge non prevede alcuna disposizione che dia attuazione a questo punto della Convenzione. Che cosa significa? Significa che, se i reati in questione sono commessi in Italia, non sorge alcun problema; se sono commessi all'estero ma ricadono nell'ambito di quelli che la Convenzione vuole contrastare, la nostra giurisdizione ha dilatazioni, che sono quelle previste dall'attuale codice penale negli articoli 7, 8, 9 e 10, i quali prevedono la giurisdizione dello Stato italiano quando un delitto viene commesso all'estero ma ricorrendo determinati requisiti, quali la presenza del reo nel territorio dello Stato, il livello di gravità della pena comminata per quei delitti e la richiesta del Ministro della giustizia.

Può accadere, e di fatto accade e vi risparmio l'elencazione, che taluni dei reati considerati dalla Convenzione non siano perseguibili se commessi all'estero ma aventi i requisiti di cui alla Convenzione stessa, perché manca uno di quegli elementi prima citati, quali - ad esempio - la presenza del reo nel territorio oppure il livello di pena.

Per questo motivo mi pare fortemente raccomandabile l'accoglimento dell'emendamento 2.0.100 che si limita a precisare che in questi casi non valgono i requisiti restrittivi di cui ai citati articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, ma unicamente il requisito di natura - per così dire - politica, ossia la richiesta del Ministro della giustizia, a prescindere dal livello di pena e dai legami che il delitto abbia con il territorio italiano.

Raccomando pertanto l'emendamento come migliorativo e portatore di completezza all'esecuzione della Convenzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, quella al nostro esame è una legge che arriva all'Aula con un ritardo di più di quattro anni rispetto al momento in cui si è tenuta la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato. Credo che il nostro Parlamento non possa approvarla in condizioni di distrazione come quelle che si stanno registrando in questo momento. Si tratta di princìpi importanti che guidano la lotta contro la criminalità organizzata.

Per questa ragione chiedo a dodici colleghi di sostenere, nel momento in cui passeremo alla votazione degli emendamenti, la richiesta che avanzerò di verifica del numero legale per ottenere un minimo di partecipazione e di impegno da parte del Parlamento sulla ratifica della Convenzione al nostro esame.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, relatore. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 2.0.100 è contrario, perché una cosa è l'applicazione e l'esecuzione dell'Accordo, altro è estendere, come in questo caso viene proposto dall'emendamento del senatore Fassone, la competenza della giurisdizione italiana.

Ora, capisco che questo è possibile, ma poiché il nostro ordinamento si è già ispirato, come tutti sanno, a una competenza per numerose ipotesi, al di là dei confini italiani, credo che accrescere ulteriormente, al di fuori delle ipotesi per cui in qualche modo già si prevede la possibilità di intervento della giurisdizione italiana, sia inopportuno. Per queste ragioni, in questa sede, penso di esprimere un parere contrario.

Anche sull'emendamento 2.0.101 il parere è contrario.

BETTAMIO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.100.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà contro questo emendamento, perché il suo testo prevede una estensione abnorme dell'ambito della giurisdizione italiana. Infatti, quando si parla di possibilità che lo Stato italiano, attraverso una richiesta del Ministro della giustizia, sanzioni anche un delitto commesso da uno straniero, nell'ambito di organizzazione criminale all'estero, significa anche che, se in Cina un cinese uccide altra persona nell'ambito di un'organizzazione criminale, il Ministro della giustizia può richiedere la condanna di costui.

Mi sembra francamente - ripeto - un'estensione assolutamente abnorme di tutta questa materia e della possibilità di punibilità. Altra cosa è la problematica che riguarda i crimini transnazionali che si dipanano attraverso i vari Stati e che quindi comportano evidentemente passaggi del prodotto, della merce oggetto di questi crimini attraverso vari Stati: lì sì che possiamo intervenire nell'ambito di un collegamento complessivo.

Vorrei anche dire ai colleghi, e concludo, che a mio parere, al di là delle buone motivazioni, mi pare che se arriviamo rapidamente all'approvazione della ratifica, evitando richieste di verifica del numero legale o altro, renderemmo comunque un buon servizio all'attività legislativa.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, il nostro orientamento è ovviamente positivo rispetto a questo provvedimento e ne abbiamo chiesto da tempo la discussione in Aula. Come sappiamo, si è ritenuto più urgente approvare la legge ex Cirielli piuttosto che approvare la ratifica di questa Convenzione. Credo che il Parlamento lo debba fare in condizioni di decenza dal punto di vista della presenza e dell'impegno politico e istituzionale.

Questa è la ragione per la quale, consapevole dell'importanza dell'invito del collega Centaro, chiedo che comunque venga verificata la presenza del numero legale.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro ovviamente il voto favorevole ma con la seguente precisazione.

Riconosco la fondatezza delle obiezioni sollevate dal senatore Centaro. In effetti, per disattenzione è rimasto fuori dal testo un inserto che chiedo di considerare come integrazione: laddove si parla di "delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo" e via dicendo, occorrerebbe inserire dopo il termine "delitto" la seguente dizione "avente i caratteri di cui all'articolo 3 della Convenzione".

Così integrato, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.100 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.101.