Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, desidero precisare che l'emendamento 2.0.100 non è in alcun modo antagonista del testo. Si limita, a giudizio dei proponenti, a perfezionarlo e a renderlo più aderente alla Convenzione.

Mi permetta, Presidente, di ricordare che l'articolo 15 della Convenzione stabilisce che ogni Stato parte adotta misure necessarie per determinare la sua giurisdizione relativamente ai reati gravi di cui parla la Convenzione.

L'articolo 3 stabilisce l'ambito di applicazione anche al di là dei confini dello Stato della Convenzione medesima quando vengano commessi dei reati al di fuori dei confini dello Stato interessato.

Il disegno di legge non prevede alcuna disposizione che dia attuazione a questo punto della Convenzione. Che cosa significa? Significa che, se i reati in questione sono commessi in Italia, non sorge alcun problema; se sono commessi all'estero ma ricadono nell'ambito di quelli che la Convenzione vuole contrastare, la nostra giurisdizione ha dilatazioni, che sono quelle previste dall'attuale codice penale negli articoli 7, 8, 9 e 10, i quali prevedono la giurisdizione dello Stato italiano quando un delitto viene commesso all'estero ma ricorrendo determinati requisiti, quali la presenza del reo nel territorio dello Stato, il livello di gravità della pena comminata per quei delitti e la richiesta del Ministro della giustizia.

Può accadere, e di fatto accade e vi risparmio l'elencazione, che taluni dei reati considerati dalla Convenzione non siano perseguibili se commessi all'estero ma aventi i requisiti di cui alla Convenzione stessa, perché manca uno di quegli elementi prima citati, quali - ad esempio - la presenza del reo nel territorio oppure il livello di pena.

Per questo motivo mi pare fortemente raccomandabile l'accoglimento dell'emendamento 2.0.100 che si limita a precisare che in questi casi non valgono i requisiti restrittivi di cui ai citati articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, ma unicamente il requisito di natura - per così dire - politica, ossia la richiesta del Ministro della giustizia, a prescindere dal livello di pena e dai legami che il delitto abbia con il territorio italiano.

Raccomando pertanto l'emendamento come migliorativo e portatore di completezza all'esecuzione della Convenzione.