Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 8 si propone di ricapitolare tutte le situazioni di confisca obbligatoria e per equivalente, sparse in varie norme del codice o in leggi speciali.

Nel far ciò adempie ad un impegno assunto con la convenzione e l'operazione è sicuramente da approvare. L'articolo 10 di riflesso abroga tutte le norme sparse nel codice e nell'ordinamento confluite in quella sorta di testo unico individuato dall'articolo 240-bis. Però, nel fare la prima operazione, il trasferimento non è completo.

Vi è una qualche piccola smagliatura che l'emendamento si propone di chiudere. In particolare nell'articolo 416-bis, riguardante le associazioni di tipo mafioso, è previsto che la confisca investa non soltanto le cose che corrispondono direttamente al prezzo ed al prodotto del delitto, ma anche quelle che ne costituiscono il reimpiego. E questo non compare nella nuova norma scritta in questo testo unico. Mi sembra questa una lacuna senz'altro da colmare perché è estremamente difficile individuare nell'immobile, nel veicolo, nell'imbarcazione il diretto prodotto del reato. Anzi, è quasi impossibile. Invece è agevole confiscarlo qualora si dimostri che sono il reimpiego di quel profitto. Lo stesso vale per il caso di usura. Anche nell'articolo 644 è prevista la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari.

Questo viene abrogato, ma non viene riprodotto nell'articolo 240-bis. Mi sembra quindi necessario integrare la norma proprio per evitare che, nel proposito di fare un passo avanti nell'implementare la materia della confisca, in realtà facciamo un passo indietro.

 

PRESIDENTE. Il restante emendamento 8.101 si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.