Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005
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FASSONE (DS-U). Signor Presidente, anche in questo caso l'emendamento non è antagonista del testo, ma si limita a colmare qualche smagliatura.
Nell'articolo 9 si stabilisce un importante principio, e cioè che il pubblico ministero può continuare a fare indagini in ordine al possesso di beni da confiscare anche quando le indagini preliminari sono concluse e il processo è in corso. Il principio è senz'altro da condividere e a questo provvede l'articolo 9. Tuttavia l'articolo 9 ha dei limiti abbastanza significativi, e cioè da un lato nulla dice quanto alla tipologia degli atti che il pubblico ministero può compiere e, limitandosi al rinvio all'articolo 430, esclude le perquisizioni e i sequestri, che sono l'atto più significativo per conoscere i beni che domani dovranno, in ipotesi, essere confiscati. Ecco perché noi suggeriamo di integrare gli atti indicati negli articoli 364 e 365.
Oltre a ciò, il testo sottoposto alla nostra attenzione non prevede quale sorte processuale avranno questi atti, che quindi rischiano di essere compiuti senza utilità giudiziaria. Nell'emendamento 9.100 noi suggeriamo il richiamo dell'articolo 430, comma 2, che prevede - appunto - il deposito di tali atti e quindi il giusto contraddittorio nella difesa anche in ordine ai medesimi e l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento per gli atti irripetibili; altrimenti il pubblico ministero svolge un'attività eventualmente efficace ed utile, che però non può essere utilizzata dibattimentalmente.
L'ultimo periodo, poi, serve per il caso in cui quegli atti si siano rivelati funzionali non solo alla confisca, ma anche, in ipotesi, a fini di prova e, in questo caso, li canalizza secondo le regole normali dell'articolo 433.
PRESIDENTE. Il rimanente emendamento 9.0.100 si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.