Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati (ore 11,30)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 8, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati» nella qualità di denunciante-querelante in un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione ad acquisire tabulati telefonici nei confronti della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Chiedo al relatore, senatore Fassone, se intende intervenire.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, rinvio come di consueto alla relazione scritta, ma mi pare opportuna una sintesi dei fatti affinché l'Assemblea valuti con cognizione il problema, anche interpretativo, non trascurabile, che la presente vicenda pone all'Aula.

La procedura nasce da una denuncia-querela presentata dalla senatrice Alberti Casellati in data 20 giugno scorso alla procura della Repubblica di Roma.

La senatrice denunciante riferiva varie circostanze emerse a carico di un suo collaboratore; fatti effettivamente numerosi e incresciosi, la maggior parte dei quali non attiene al giudizio dell'Aula, ma che vanno comunque esposti per individuare meglio l'oggetto del contendere.

Secondo l'esposto della senatrice, questo suo collaboratore avrebbe ripetutamente speso abusivamente il nome di lei o in forma diretta o comunque facendo intendere che la sua posizione traeva vantaggio e forza dalla vicinanza con la senatrice; ciò addirittura facendosi dare talvolta somme di denaro al fine di propiziare o assunzioni o soluzioni di vertenze giudiziarie o altri episodi altrettanto incresciosi.

Come dicevo, questi non involgono la valutazione della Giunta e dell'Aula ma sono il presupposto dell'ultimo fatto lamentato dalla senatrice che, in effetti, è l'oggetto della nostra valutazione. La senatrice, infatti, aggiungeva che, essendo ella titolare di una certa utenza telefonica di servizio, in quanto Sottosegretaria al Ministero della salute, accertava che nel maggio scorso giungeva al Ministero medesimo il rendiconto telefonico al terzo bimestre 2005 del traffico telefonico dell'utenza di una carta gemella ammontante a poco meno di 6.000 euro. La somma, impressionante, metteva in allarme la senatrice la quale, oltretutto, asseriva di non aver mai utilizzato la predetta scheda gemella.

Conseguentemente, nell'esposto venivano lamentati anche questi fatti che davano vita ad una ulteriore imputazione, oltre a quelle già contestate al collaboratore di falso e millantato credito; addebito di truffa in merito al quale la procura della Repubblica disponeva ulteriori accertamenti e la DIGOS riferiva che la SIM card gemella era stata in effetti assegnata alla senatrice Alberti Casellati dal Ministero della salute che provvedeva a pagare anche le spese di traffico; era poi stata consegnata dalla segretaria della senatrice a questo collaboratore che avrebbe falsamente asserito di essere stato a ciò preventivamente autorizzato dal capo della segreteria della senatrice. Di qui poi l'uso, largamente abusivo, di questa tessera da parte del collaboratore.

Il procuratore della Repubblica a questo punto chiedeva di poter verificare se in effetti era il collaboratore ad aver male usato questa scheda e di qui la necessità di un'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi.

La Giunta si è posta innanzitutto la questione se l'autorizzazione sia necessaria e dovuta nella fattispecie poiché le schede telefoniche gemelle, pur avendo un medesimo numero identificativo di utenza, sono caratterizzate da due distinti numeri seriali, ciascuno individuante una sola scheda. Sarebbe in astratto possibile al gestore scorporare in sede di esibizione il solo traffico telefonico passato per la scheda gemella. E a questo punto non sarebbe necessaria un'autorizzazione poiché l'indagine non investirebbe in alcun modo le conversazioni o comunque le utenze contattate dal parlamentare.

Peraltro, la Giunta è pervenuta ad una diversa conclusione che sottoporrò tra un momento all'Assemblea perché, laddove questa operazione di scorporo del tabulato del solo traffico passato per il numero seriale della carta gemella avesse luogo, non vi sarebbe alcuna conoscibilità del traffico della carta maggiore restata nella disponibilità della senatrice. Tuttavia, vi sono alcune considerazioni che inducono ad una diversa conclusione: da un lato, l'espresso consenso, anzi l'espressa richiesta della senatrice interessata ad effettuare questo accertamento proprio per convalidare il suo assunto; dall'altro lato, la necessità effettiva di una indagine per appurare questi illeciti, asseritamente commessi dal collaboratore, e di riflesso, e soprattutto, l'estraneità della senatrice interessata. In terzo luogo, sotto un profilo strettamente giuridico-legale, l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 si limita a parlare genericamente di tabulati di comunicazione, senza specificare se all'interno dell'utenza del senatore si debbano fare delle sottodistinzioni a proposito dell'utilizzo di carte gemelle.

Per queste considerazioni, le une di fatto e di opportunità, le altre di dubbiezza interpretativa che inducono quindi a largheggiare nella tutela del parlamentare e nell'assecondamento dei suoi desideri, la Giunta all'unanimità ha ritenuto di autorizzare l'acquisizione dei tabulati, richiesta dalla procura della Repubblica di Roma e questa proposta sottopone all'Assemblea.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, la relazione del senatore Fassone ha riprodotto tutta la dinamica che in Giunta si è registrata sulla fattispecie sottoposta adesso al nostro esame. Il fatto è molto chiaro: vi è una denuncia della collega, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati contro un suo collaboratore, lo Sciamannini, essendo la collega rimasta vittima inconsapevole di una serie di abusi quali quelli esposti dal senatore Fassone.

L'abuso specifico o il reato - la configurazione sarà data dalla magistratura - rispetto al quale si è chiesto prima l'intervento della Giunta e poi dell'Assemblea è relativa all'utilizzazione abusiva di una scheda telefonica gemella in dotazione alla senatrice Casellati in quanto Sottosegretario alla salute, scheda gemella che sarebbe stata usata direttamente dallo Sciamannini, come è testimoniato tra l'altro dal fatto che tutte le utenze telefoniche raggiunte con quella scheda sono sconosciute alla senatrice Casellati.

Ci troviamo quindi al cospetto di un caso che vede, da una parte, il giudice che procede, dopo la denuncia della senatrice Alberti Casellati, a chiedere la possibilità di controllare e verificare quel traffico telefonico e, dall'altra, la Giunta che deve dare una risposta a tale quesito.

Ho voluto ricapitolare la vicenda, che d'altra parte ha registrato in Giunta il consenso unanime, (è dunque evidente che, anche in sede di sottoposizione all'Aula della questione, la mia posizione sarà nel senso che venga concessa l'autorizzazione richiesta), perché voglio approfittare della vicenda per sottoporre una questione interpretativa che riguarda direttamente la legge n. 140 del 2003, e in particolare il rapporto che esiste tra l'articolo 4 e l'articolo 6, che sono i due articoli, signor Presidente, che regolamentano questa fattispecie.

L'articolo 4 prevede che, nel momento in cui si procede a carico di un parlamentare e l'autorità procedente, la magistratura, decide di sottoporre a intercettazione telefonica l'utenza del parlamentare, è necessaria l'autorizzazione preventiva: quindi per quella che viene definita "intercettazione diretta" è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte della Camera competente.

L'articolo 6, invece, nasce nella legge n. 140 citata per quelle che vengono definite "intercettazioni indirette", ovvero quelle che coinvolgono il parlamentare, che però non è indagato, non è inquisito, e riguardano provvedimenti disposti a carico di un terzo, che occasionalmente parla col parlamentare. Queste sono le due differenze tra articolo 4 e articolo 6.

Premetto che ci siamo occupati più volte di tale problema, per la collega Stanisci, per la collega Alberti Casellati e, fra poco, ce ne occuperemo per il collega Vizzini: tutte parti lese che chiedono vengano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria i tabulati, i traffici telefonici, per poter effettuare accertamenti che vanno a loro vantaggio proprio perché sono parti lese.

In questo contesto, che è quello che regola la nostra materia, mi permetto di ricordare un precedente specifico che nella passata legislatura, la XIII, è stato più volte sottoposto favorevolmente al vaglio dell'Assemblea. Questo precedente, che è possibile concretamente rinvenire nella relazione predisposta dal presidente Crema per il successivo caso che verrà sottoposto all'Aula, sostanzialmente dice che la richiesta deve essere avanzata in base all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, esclusivamente al fine dell'acquisizione dei tabulati e delle intercettazioni di conversazioni di senatori nell'ambito di procedimenti penali pendenti a loro carico e non, invece, nell'ambito di procedimenti penali nei quali il senatore figura come parte lesa allorché sia intervenuta la richiesta in tal senso dell'interessato.

Questa giurisprudenza consolidata sostanzialmente dice che l'articolo 68, che prevede la necessità di una preventiva autorizzazione, va applicato nel senso che l'autorizzazione della Camera è necessaria allorché il procedimento penale riguardi direttamente il senatore, il componente dell'Assemblea parlamentare; quando invece è parte lesa, e addirittura è lui che chiede l'acquisizione, in questo caso l'articolo 68 non opera.

Allora, è evidente che se questa è la giurisprudenza consolidata, rispetto all'articolo 68 che non può essere modificato - ricordiamolo bene - da una norma applicativa quale la legge n. 140 citata, che è stata votata in questa legislatura, se questo è il dato, che cioè proprio perché non c'è imputazione a carico del parlamentare, che è parte lesa e non c'è una lesione delle prerogative tutelate dall'articolo 68, ebbene ritengo che nel caso specifico della collega Alberti Casellati come nel caso del senatore Vizzini che esamineremo di qui a poco, non sarebbe stata addirittura necessaria l'autorizzazione della Giunta prima e dell'Assemblea poi. Infatti, non vertendosi in merito di prerogative che vengono intaccate, anzi addirittura essendo il parlamentare parte lesa, tranquillamente con il suo assenso la magistratura può disporre e stabilire l'acquisizione dei tabulati o delle intercettazioni che sono state effettuate.

Questo è quanto mi permetto di sottolineare all'Assemblea perché siamo a fine legislatura ed è giusto che vi sia pure una valutazione un po' critica di norme, come la legge n. 140 del 2003, che non abbiamo accettato, voluto né votato noi dell'opposizione, ma che comunque dobbiamo cercare di applicare e di interpretare con una sola stella polare, cioè quella che nasce dal contenuto previsto nell'articolo 68 della Costituzione.

In questa logica - e concludo, signor Presidente, affinché l'Assemblea valuti positivamente ed accolga la proposta formulata dalla Giunta - sollevo il dubbio che, dal mio punto di vista, questa è una di quelle fattispecie nelle quali autonomamente, con il consenso del parlamentare, la magistratura potrebbe tranquillamente disporre di quei dati. Infatti, il parlamentare, essendo parte lesa, ha interesse che ciò avvenga ed inoltre non viene lesa alcuna di quelle prerogative costituzionali poste a fondamento dell'articolo 68 della Costituzione.

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CONSOLO (AN). Signor Presidente, intervengo molto brevemente esprimendomi a favore dell'accoglimento delle conclusioni avanzate, a nome della Giunta che ha deliberato in modo unanime, dal collega Fassone.

La richiesta della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati è più che legittima; essa non può che trovare accoglimento in quest'Aula perché una differente conclusione porterebbe ad una disapplicazione formale e sostanziale della previsione dell'articolo 68 della Costituzione. Ricordo ai colleghi - anche se lo sapranno assai bene - che tale articolo 68 è stato voluto per tutelare le prerogative del parlamentare. Quindi, una diversa conclusione, cioè il non accoglimento della domanda avanzata dalla collega Alberti Casellati, porterebbe ad un pregiudizio nei confronti della medesima. Questo sarebbe assolutamente paradossale!

Pertanto, a titolo personale ed anche a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, preannuncio il voto favorevole sulle conclusioni così come avanzate dal relatore e dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dal Gruppo AN).

FASSONE, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FASSONE, relatore. Signor Presidente, non è una replica né un intervento; voglio soltanto rispondere ad una sollecitazione avanzata dalla senatrice Alberti Casellati, la quale prega di dare atto che la persona asseritamente autrice dei vari illeciti non era un dipendente del Gruppo, ma semplicemente un collaboratore.

In tal senso, prego di considerare rettificata la relazione.

PRESIDENTE. Va bene.

Con questa precisazione, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti.

E' approvata.