Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

FASSONE, relatore. Signor Presidente, rinvio come di consueto alla relazione scritta, ma mi pare opportuna una sintesi dei fatti affinché l'Assemblea valuti con cognizione il problema, anche interpretativo, non trascurabile, che la presente vicenda pone all'Aula.

La procedura nasce da una denuncia-querela presentata dalla senatrice Alberti Casellati in data 20 giugno scorso alla procura della Repubblica di Roma.

La senatrice denunciante riferiva varie circostanze emerse a carico di un suo collaboratore; fatti effettivamente numerosi e incresciosi, la maggior parte dei quali non attiene al giudizio dell'Aula, ma che vanno comunque esposti per individuare meglio l'oggetto del contendere.

Secondo l'esposto della senatrice, questo suo collaboratore avrebbe ripetutamente speso abusivamente il nome di lei o in forma diretta o comunque facendo intendere che la sua posizione traeva vantaggio e forza dalla vicinanza con la senatrice; ciò addirittura facendosi dare talvolta somme di denaro al fine di propiziare o assunzioni o soluzioni di vertenze giudiziarie o altri episodi altrettanto incresciosi.

Come dicevo, questi non involgono la valutazione della Giunta e dell'Aula ma sono il presupposto dell'ultimo fatto lamentato dalla senatrice che, in effetti, è l'oggetto della nostra valutazione. La senatrice, infatti, aggiungeva che, essendo ella titolare di una certa utenza telefonica di servizio, in quanto Sottosegretaria al Ministero della salute, accertava che nel maggio scorso giungeva al Ministero medesimo il rendiconto telefonico al terzo bimestre 2005 del traffico telefonico dell'utenza di una carta gemella ammontante a poco meno di 6.000 euro. La somma, impressionante, metteva in allarme la senatrice la quale, oltretutto, asseriva di non aver mai utilizzato la predetta scheda gemella.

Conseguentemente, nell'esposto venivano lamentati anche questi fatti che davano vita ad una ulteriore imputazione, oltre a quelle già contestate al collaboratore di falso e millantato credito; addebito di truffa in merito al quale la procura della Repubblica disponeva ulteriori accertamenti e la DIGOS riferiva che la SIM card gemella era stata in effetti assegnata alla senatrice Alberti Casellati dal Ministero della salute che provvedeva a pagare anche le spese di traffico; era poi stata consegnata dalla segretaria della senatrice a questo collaboratore che avrebbe falsamente asserito di essere stato a ciò preventivamente autorizzato dal capo della segreteria della senatrice. Di qui poi l'uso, largamente abusivo, di questa tessera da parte del collaboratore.

Il procuratore della Repubblica a questo punto chiedeva di poter verificare se in effetti era il collaboratore ad aver male usato questa scheda e di qui la necessità di un'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi.

La Giunta si è posta innanzitutto la questione se l'autorizzazione sia necessaria e dovuta nella fattispecie poiché le schede telefoniche gemelle, pur avendo un medesimo numero identificativo di utenza, sono caratterizzate da due distinti numeri seriali, ciascuno individuante una sola scheda. Sarebbe in astratto possibile al gestore scorporare in sede di esibizione il solo traffico telefonico passato per la scheda gemella. E a questo punto non sarebbe necessaria un'autorizzazione poiché l'indagine non investirebbe in alcun modo le conversazioni o comunque le utenze contattate dal parlamentare.

Peraltro, la Giunta è pervenuta ad una diversa conclusione che sottoporrò tra un momento all'Assemblea perché, laddove questa operazione di scorporo del tabulato del solo traffico passato per il numero seriale della carta gemella avesse luogo, non vi sarebbe alcuna conoscibilità del traffico della carta maggiore restata nella disponibilità della senatrice. Tuttavia, vi sono alcune considerazioni che inducono ad una diversa conclusione: da un lato, l'espresso consenso, anzi l'espressa richiesta della senatrice interessata ad effettuare questo accertamento proprio per convalidare il suo assunto; dall'altro lato, la necessità effettiva di una indagine per appurare questi illeciti, asseritamente commessi dal collaboratore, e di riflesso, e soprattutto, l'estraneità della senatrice interessata. In terzo luogo, sotto un profilo strettamente giuridico-legale, l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 si limita a parlare genericamente di tabulati di comunicazione, senza specificare se all'interno dell'utenza del senatore si debbano fare delle sottodistinzioni a proposito dell'utilizzo di carte gemelle.

Per queste considerazioni, le une di fatto e di opportunità, le altre di dubbiezza interpretativa che inducono quindi a largheggiare nella tutela del parlamentare e nell'assecondamento dei suoi desideri, la Giunta all'unanimità ha ritenuto di autorizzare l'acquisizione dei tabulati, richiesta dalla procura della Repubblica di Roma e questa proposta sottopone all'Assemblea.