Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, la relazione del senatore Fassone ha riprodotto tutta la dinamica che in Giunta si è registrata sulla fattispecie sottoposta adesso al nostro esame. Il fatto è molto chiaro: vi è una denuncia della collega, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati contro un suo collaboratore, lo Sciamannini, essendo la collega rimasta vittima inconsapevole di una serie di abusi quali quelli esposti dal senatore Fassone.

L'abuso specifico o il reato - la configurazione sarà data dalla magistratura - rispetto al quale si è chiesto prima l'intervento della Giunta e poi dell'Assemblea è relativa all'utilizzazione abusiva di una scheda telefonica gemella in dotazione alla senatrice Casellati in quanto Sottosegretario alla salute, scheda gemella che sarebbe stata usata direttamente dallo Sciamannini, come è testimoniato tra l'altro dal fatto che tutte le utenze telefoniche raggiunte con quella scheda sono sconosciute alla senatrice Casellati.

Ci troviamo quindi al cospetto di un caso che vede, da una parte, il giudice che procede, dopo la denuncia della senatrice Alberti Casellati, a chiedere la possibilità di controllare e verificare quel traffico telefonico e, dall'altra, la Giunta che deve dare una risposta a tale quesito.

Ho voluto ricapitolare la vicenda, che d'altra parte ha registrato in Giunta il consenso unanime, (è dunque evidente che, anche in sede di sottoposizione all'Aula della questione, la mia posizione sarà nel senso che venga concessa l'autorizzazione richiesta), perché voglio approfittare della vicenda per sottoporre una questione interpretativa che riguarda direttamente la legge n. 140 del 2003, e in particolare il rapporto che esiste tra l'articolo 4 e l'articolo 6, che sono i due articoli, signor Presidente, che regolamentano questa fattispecie.

L'articolo 4 prevede che, nel momento in cui si procede a carico di un parlamentare e l'autorità procedente, la magistratura, decide di sottoporre a intercettazione telefonica l'utenza del parlamentare, è necessaria l'autorizzazione preventiva: quindi per quella che viene definita "intercettazione diretta" è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte della Camera competente.

L'articolo 6, invece, nasce nella legge n. 140 citata per quelle che vengono definite "intercettazioni indirette", ovvero quelle che coinvolgono il parlamentare, che però non è indagato, non è inquisito, e riguardano provvedimenti disposti a carico di un terzo, che occasionalmente parla col parlamentare. Queste sono le due differenze tra articolo 4 e articolo 6.

Premetto che ci siamo occupati più volte di tale problema, per la collega Stanisci, per la collega Alberti Casellati e, fra poco, ce ne occuperemo per il collega Vizzini: tutte parti lese che chiedono vengano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria i tabulati, i traffici telefonici, per poter effettuare accertamenti che vanno a loro vantaggio proprio perché sono parti lese.

In questo contesto, che è quello che regola la nostra materia, mi permetto di ricordare un precedente specifico che nella passata legislatura, la XIII, è stato più volte sottoposto favorevolmente al vaglio dell'Assemblea. Questo precedente, che è possibile concretamente rinvenire nella relazione predisposta dal presidente Crema per il successivo caso che verrà sottoposto all'Aula, sostanzialmente dice che la richiesta deve essere avanzata in base all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, esclusivamente al fine dell'acquisizione dei tabulati e delle intercettazioni di conversazioni di senatori nell'ambito di procedimenti penali pendenti a loro carico e non, invece, nell'ambito di procedimenti penali nei quali il senatore figura come parte lesa allorché sia intervenuta la richiesta in tal senso dell'interessato.

Questa giurisprudenza consolidata sostanzialmente dice che l'articolo 68, che prevede la necessità di una preventiva autorizzazione, va applicato nel senso che l'autorizzazione della Camera è necessaria allorché il procedimento penale riguardi direttamente il senatore, il componente dell'Assemblea parlamentare; quando invece è parte lesa, e addirittura è lui che chiede l'acquisizione, in questo caso l'articolo 68 non opera.

Allora, è evidente che se questa è la giurisprudenza consolidata, rispetto all'articolo 68 che non può essere modificato - ricordiamolo bene - da una norma applicativa quale la legge n. 140 citata, che è stata votata in questa legislatura, se questo è il dato, che cioè proprio perché non c'è imputazione a carico del parlamentare, che è parte lesa e non c'è una lesione delle prerogative tutelate dall'articolo 68, ebbene ritengo che nel caso specifico della collega Alberti Casellati come nel caso del senatore Vizzini che esamineremo di qui a poco, non sarebbe stata addirittura necessaria l'autorizzazione della Giunta prima e dell'Assemblea poi. Infatti, non vertendosi in merito di prerogative che vengono intaccate, anzi addirittura essendo il parlamentare parte lesa, tranquillamente con il suo assenso la magistratura può disporre e stabilire l'acquisizione dei tabulati o delle intercettazioni che sono state effettuate.

Questo è quanto mi permetto di sottolineare all'Assemblea perché siamo a fine legislatura ed è giusto che vi sia pure una valutazione un po' critica di norme, come la legge n. 140 del 2003, che non abbiamo accettato, voluto né votato noi dell'opposizione, ma che comunque dobbiamo cercare di applicare e di interpretare con una sola stella polare, cioè quella che nasce dal contenuto previsto nell'articolo 68 della Costituzione.

In questa logica - e concludo, signor Presidente, affinché l'Assemblea valuti positivamente ed accolga la proposta formulata dalla Giunta - sollevo il dubbio che, dal mio punto di vista, questa è una di quelle fattispecie nelle quali autonomamente, con il consenso del parlamentare, la magistratura potrebbe tranquillamente disporre di quei dati. Infatti, il parlamentare, essendo parte lesa, ha interesse che ciò avvenga ed inoltre non viene lesa alcuna di quelle prerogative costituzionali poste a fondamento dell'articolo 68 della Costituzione.