Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 9, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini» nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti pendente presso il Tribunale di Palermo.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione ad acquisire tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Chiedo al relatore, senatore Crema, se intende intervenire.

CREMA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione all'esecuzione di un decreto di acquisizione dei tabulati telefonici avanzata dal procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale ordinario di Palermo, dottor Paolo Giudici.

Correttamente il procuratore della Repubblica aggiunto ha dato notizia del decreto predisposto dal suo ufficio per l'acquisizione dei tabulati telefonici, specificando che esso avrebbe avuto esecuzione soltanto ove l'acquisizione fosse stata autorizzata. A seguito di richiesta avanzata dalla Presidenza della Giunta, la magistratura procedente ha inoltre integrato l'originaria trasmissione con copia del decreto di acquisizione dei tabulati emesso in data 8 novembre del corrente anno, nonché della denuncia presentata dal senatore Vizzini sempre nello stesso mese di novembre e delle ulteriori note investigative. Ne emerge che la denuncia concerne minacce di morte pervenute al senatore per telefono ad opera di uno sconosciuto nella serata del 31 ottobre 2005, mentre in automobile di servizio percorreva una strada di Palermo.

Durante l'esame in sede di Giunta - svoltosi nella seduta del 30 novembre 2005 - il senatore Vizzini ha confermato di essere l'autore della denuncia avente ad oggetto le minacce telefoniche ricevute ed ha acconsentito all'acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'utenza nella sua disponibilità per il periodo nel quale i fatti sono avvenuti, chiarendo infine che da parte sua non sussistono motivi ostativi alla concessione dell'autorizzazione legati a profili di riservatezza.

Nel caso di specie, quindi, la Giunta si è unanimemente orientata per la concessione dell'autorizzazione, ritenendo che l'autorizzazione richiesta è volta a consentire indagini nell'interesse del senatore Vizzini e del libero esercizio della sua funzione.

Pertanto, con voto unanime, la Giunta propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Signor Presidente, per il resto mi rimetto alla relazione scritta nella quale è contenuta anche la risposta precisa ai quesiti e alle osservazioni svolte nel precedente intervento dal collega Manzione nella pratica riguardante la senatrice Casellati.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche la fattispecie riguardante il senatore Carlo Vizzini posta adesso all'esame dell'Aula è particolarmente chiara.

Sulla base di una denuncia presentata dallo stesso collega, il quale prestava l'assenso all'acquisizione dei tabulati telefonici, si instaurava un procedimento penale in quanto il senatore Vizzini era stato fatto oggetto di alcune minacce di morte per via telefonica.

È evidente che, per verificare la fattispecie del reato, l'ipotesi o quant'altro, è necessario disporre l'acquisizione dei tabulati telefonici. Inoltre, ribadisco che con la stessa denuncia presentata il collega Carlo Vizzini chiedeva espressamente al magistrato di acquisire i dati telefonici per cercare di rintracciare l'utenza dalla quale era partita la telefonata contenente la minaccia di morte.

Il presidente Crema ha affermato che nella relazione è contenuta la risposta al quesito che ho posto poco fa, quesito che propongo nuovamente all'Aula in maniera sintetica e che in sostanza pone il seguente problema: è necessaria una richiesta specifica da sottoporre alla Giunta e conseguentemente all'Aula quando le intercettazioni o i tabulati per i quali viene chiesta l'autorizzazione sono riferiti non ad un procedimento penale nel quale c'è l'imputazione del parlamentare, bensì ad una fattispecie nella quale il parlamentare è parte lesa e presti preventivamente il proprio assenso all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico?

Ribadisco che la vecchia giurisprudenza del Senato della Repubblica prevedeva per questo caso non operante la previsione dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione. In sostanza, il presidente Crema nella sua risposta adombra una proposizione del seguente genere: dal momento che successivamente, e precisamente nel 2003, è entrata in vigore la legge n. 140, legge applicativa dell'articolo 68 della Costituzione, che prevede con gli articoli 4 e 6 qualcosa di diverso, ci atteniamo a quella.

Nel precedente intervento ho specificato quali sono, a mio modesto avviso, i limiti interpretativi dell'articolo 4 e dell'articolo 6. Resto ancora una volta, sia dal punto di vista dell'interpretazione concreta, sia dal punto di vista della semplificazione della procedura che ha riguardato tantissimi colleghi - come ho detto poco fa - convinto che in questi casi, proprio in forza dell'assenso preventivamente prestato dal parlamentare parte lesa, non sia necessaria una autorizzazione specifica, perché non sono in gioco i valori, i princìpi che l'articolo 68 intende tutelare. Addirittura c'è l'assenso del parlamentare.

Concludo quindi chiaramente in senso favorevole alla proposta che la Giunta ha avanzato, pur ritenendo, ancora una volta, che sostanzialmente in queste fattispecie non si renda necessaria l'autorizzazione, poiché non entra in gioco il bene tutelato dall'articolo 68 della Costituzione. (Applausi del senatore Cirami).

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per aderire anch'io alla relazione della Giunta, ma anche per spezzare una lancia in favore degli argomenti già esposti dal senatore Manzione, dicendo che anche a mio giudizio, in questo caso, l'autorizzazione non occorre. Poiché l'autorizzazione è un momento di dilazione, se volete, di perdita di tempo nell'iter processuale, se noi riuscissimo a pervenire ad una giurisprudenza di questo Parlamento che ritiene non indispensabile l'autorizzazione, sarebbe tutto tempo guadagnato.

Per quale motivo, a mio giudizio, non è indispensabile l'autorizzazione? La prima argomentazione l'ha già esposta il senatore Manzione, ovverosia che vi è stato un consenso preventivo del parlamentare che ha denunziato, a poter inspicere all'interno delle sue telefonate.

La seconda ragione è che quelle telefonate rappresentano corpo di reato di un reato procedibile d'ufficio. L'autorizzazione, quindi, è comunque un atto dovuto. Dal momento che il presupposto per richiedere un'autorizzazione è che vi possa essere una risposta sia in senso favorevole, sia in senso negativo e siccome a mio giudizio non può essere data da questo Parlamento una risposta negativa (perché nessuno può negare all'autorità giudiziaria l'acquisizione del corpo di reato, in quanto costituirebbe una straordinaria violazione dei princìpi dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'articolo 112 della Costituzione, che presuppone l'obbligo e la possibilità di acquisire il corpo di reato), per queste ragioni dico sì a quanto ha stabilito la Giunta per le autorizzazioni, ma con un inciso, che desidero rimanga agli atti. A mio giudizio, in un caso come quello che ci occupa, in cui vi è stato il consenso preventivo del parlamentare che ha denunziato il fatto e poiché quel documento, l'intercettazione, è corpo di reato, l'autorizzazione non sarebbe stata neppure necessaria.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, desidero aggiungere soltanto pochissime riflessioni a questo tema, che il dibattito odierno rende calzante ed attuale.

Non sottovaluto quello che ha scritto il Presidente Crema nella relazione e cioè che il precedente difforme della passata legislatura deve considerarsi superato dai lavori preparatori e anche dal testo della legge n. 140 del 2003, perché questa è stata sicuramente l'intenzione del legislatore. Faccio però presente che in questo caso siamo di fronte ad una possibile lesione dell'interesse del senatore, perché se si introduce una procedura autorizzatoria, questa deve essere inevitabilmente a doppia uscita sul piano astratto, cioè l'autorizzazione può essere concessa o negata.

Non ravviso nessun parametro, né di livello costituzionale né di livello ordinario, che possa giustificare il diniego dell'autorizzazione perché lo stesso articolo 6 della legge n. 140 prevede che la procedura in questione, che può teoricamente sfociare nella distruzione degli atti in caso di mancata autorizzazione, sia fatta a tutela della riservatezza del parlamentare. Ora, mentre gli altri valori che presidiano alle varie procedure di autorizzazione vedono coinvolto sia il parlamentare sia la Camera di appartenenza, in questo caso il bene della riservatezza è di spettanza del solo parlamentare. Quindi manca un parametro di valore costituzionale secondo il quale la Camera possa rifiutare l'autorizzazione in questo caso che priverebbe il parlamentare addirittura di una tutela giudiziaria in ordine a un suo bene, perché l'obiettivo finale di questa procedura è individuare l'autore delle minacce e, conseguentemente, metterne al riparo il parlamentare.

Ecco che quindi, pur confermando la mia adesione ed il mio voto favorevole alla proposta della Giunta, ritengo che tale tema debba essere ulteriormente meditato proprio per non approdare a conclusioni paradossalmente difformi da quella che fu la volontà del legislatore.

CREMA, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CREMA, relatore. Signor Presidente, aggiungo soltanto che sono ben lieto del fatto che alcuni colleghi della Giunta siano intervenuti questa mattina per indicare un possibile comportamento personale e dell'Assemblea diverso da quello della Giunta. Formalmente mi sono rifatto alla relazione e quindi, come atto parlamentare, tutto sarà giustificato anche per il futuro, però per rispetto a lei, signor Presidente, e per i colleghi presenti, mi corre l'obbligo di ricordare, a fronte di alcune valutazioni, politiche e personali, che ci ispiriamo alla legge e ci comportiamo nel pieno rispetto anche dei precedenti.

Pertanto, la Giunta del Senato della Repubblica ha informato il proprio comportamento coerentemente a quanto la Camera dei deputati, o meglio la Giunta consorella, ha improntato il suo nel primo caso che si è presentato in questa legislatura, a seguito dell'entratain vigore della cosiddetta legge Boato che ha introdotto la formalità dell'autorizzazione dell'Assemblea.

Quindi, con grande correttezza istituzionale e con grande sintonia e spirito collaborativo con il collega Siniscalchi della Giunta della Camera, il Senato ha uniformato il proprio comportamento a quello della Camera e della legge. Sovrana l'Assemblea di cambiare. Credo però che in questo caso sarebbe completamente inopportuno, previo un minimo confronto di merito con la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di quanto da lei affermato, senatore Crema

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti.

E' approvata.