Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, desidero aggiungere soltanto pochissime riflessioni a questo tema, che il dibattito odierno rende calzante ed attuale.

Non sottovaluto quello che ha scritto il Presidente Crema nella relazione e cioè che il precedente difforme della passata legislatura deve considerarsi superato dai lavori preparatori e anche dal testo della legge n. 140 del 2003, perché questa è stata sicuramente l'intenzione del legislatore. Faccio però presente che in questo caso siamo di fronte ad una possibile lesione dell'interesse del senatore, perché se si introduce una procedura autorizzatoria, questa deve essere inevitabilmente a doppia uscita sul piano astratto, cioè l'autorizzazione può essere concessa o negata.

Non ravviso nessun parametro, né di livello costituzionale né di livello ordinario, che possa giustificare il diniego dell'autorizzazione perché lo stesso articolo 6 della legge n. 140 prevede che la procedura in questione, che può teoricamente sfociare nella distruzione degli atti in caso di mancata autorizzazione, sia fatta a tutela della riservatezza del parlamentare. Ora, mentre gli altri valori che presidiano alle varie procedure di autorizzazione vedono coinvolto sia il parlamentare sia la Camera di appartenenza, in questo caso il bene della riservatezza è di spettanza del solo parlamentare. Quindi manca un parametro di valore costituzionale secondo il quale la Camera possa rifiutare l'autorizzazione in questo caso che priverebbe il parlamentare addirittura di una tutela giudiziaria in ordine a un suo bene, perché l'obiettivo finale di questa procedura è individuare l'autore delle minacce e, conseguentemente, metterne al riparo il parlamentare.

Ecco che quindi, pur confermando la mia adesione ed il mio voto favorevole alla proposta della Giunta, ritengo che tale tema debba essere ulteriormente meditato proprio per non approdare a conclusioni paradossalmente difformi da quella che fu la volontà del legislatore.