Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 921 del 14/12/2005
Azioni disponibili
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche la fattispecie riguardante il senatore Carlo Vizzini posta adesso all'esame dell'Aula è particolarmente chiara.
Sulla base di una denuncia presentata dallo stesso collega, il quale prestava l'assenso all'acquisizione dei tabulati telefonici, si instaurava un procedimento penale in quanto il senatore Vizzini era stato fatto oggetto di alcune minacce di morte per via telefonica.
È evidente che, per verificare la fattispecie del reato, l'ipotesi o quant'altro, è necessario disporre l'acquisizione dei tabulati telefonici. Inoltre, ribadisco che con la stessa denuncia presentata il collega Carlo Vizzini chiedeva espressamente al magistrato di acquisire i dati telefonici per cercare di rintracciare l'utenza dalla quale era partita la telefonata contenente la minaccia di morte.
Il presidente Crema ha affermato che nella relazione è contenuta la risposta al quesito che ho posto poco fa, quesito che propongo nuovamente all'Aula in maniera sintetica e che in sostanza pone il seguente problema: è necessaria una richiesta specifica da sottoporre alla Giunta e conseguentemente all'Aula quando le intercettazioni o i tabulati per i quali viene chiesta l'autorizzazione sono riferiti non ad un procedimento penale nel quale c'è l'imputazione del parlamentare, bensì ad una fattispecie nella quale il parlamentare è parte lesa e presti preventivamente il proprio assenso all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico?
Ribadisco che la vecchia giurisprudenza del Senato della Repubblica prevedeva per questo caso non operante la previsione dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione. In sostanza, il presidente Crema nella sua risposta adombra una proposizione del seguente genere: dal momento che successivamente, e precisamente nel 2003, è entrata in vigore la legge n. 140, legge applicativa dell'articolo 68 della Costituzione, che prevede con gli articoli 4 e 6 qualcosa di diverso, ci atteniamo a quella.
Nel precedente intervento ho specificato quali sono, a mio modesto avviso, i limiti interpretativi dell'articolo 4 e dell'articolo 6. Resto ancora una volta, sia dal punto di vista dell'interpretazione concreta, sia dal punto di vista della semplificazione della procedura che ha riguardato tantissimi colleghi - come ho detto poco fa - convinto che in questi casi, proprio in forza dell'assenso preventivamente prestato dal parlamentare parte lesa, non sia necessaria una autorizzazione specifica, perché non sono in gioco i valori, i princìpi che l'articolo 68 intende tutelare. Addirittura c'è l'assenso del parlamentare.
Concludo quindi chiaramente in senso favorevole alla proposta che la Giunta ha avanzato, pur ritenendo, ancora una volta, che sostanzialmente in queste fattispecie non si renda necessaria l'autorizzazione, poiché non entra in gioco il bene tutelato dall'articolo 68 della Costituzione. (Applausi del senatore Cirami).