Legislatura 18ª - Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza - Resoconto sommario n. 11 del 28/03/2019

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'avvocato Bolognini, avverte che nell'audizione odierna il Presidente del Centro nazionale anti cyber-bullismo è chiamato a fornire il proprio autorevole contributo sulle questioni afferenti proprio ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

 

L'avvocato BOLOGNINI, dopo aver ricordato che il Centro nazionale anti cyber-bullismo nasce in senso all'istituto italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati, precisa che esso si propone di prevenire e contrastare, mediante l'offerta di supporto legale, attività di sensibilizzazione e cyber-coaching, gli episodi di cyberbullismo che quotidianamente imperversano nel web. Nel corso del 2018 sono pervenute al Centro circa cento segnalazioni, della quale oltre la metà si è rivelata essere relativa ad episodi non collegati cyberbullismo ma, più che altro, riconducibili ad un aspro esercizio del diritto di critica. Nello svolgimento della propria attività il Centro si avvale non solo della collaborazione di importanti studi legali che operano pro bono, ma anche di una interlocuzione privilegiata con i colossi del mondo del web.

Si sofferma poi sulla legge n. 71 del 2017, la quale, pur rappresentando un primo importante passo nel contrasto del fenomeno, presenta alcune intrinseche criticità.

In primo luogo l'audito ritiene necessario un rafforzamento del sistema di   recupero dei cyberbulli, anche attraverso la previsione di capillari centri sul territorio. A ben vedere infatti l'istituto dell'ammonimento del questore rischia di rivelarsi inutile se ad esso non seguono interventi di recupero sostenuti sul territorio.

Un ulteriore limite della legge del 2017 è rappresentato dallo scarso coinvolgimento del ruolo delle famiglie nella prevenzione del fenomeno. L'esperienza mostra come in molti casi l'operato delle famiglie del cyberbullo si ponga addirittura in contrasto con l'attività svolta dal dirigente scolastico a fronte di casi di cyberbullismo. La condotta dei genitori inoltre, spesso si sostanzia in un esplicito appoggio della condotta vessatoria posta in essere dai figli, ingenerando dinamiche qualificabili come paramafiose. Sarebbe quindi a suo parere intervenire su questo profilo prevedendo fra le altre forme di responsabilità anche di carattere patrimoniale.

Infine un ultimo limite della legge n. 71 è rappresentato dal suo ambito di applicazione, circoscritto ai soli minori. Si tratta di un limite particolarmente grave, come è dimostrato dal fatto che gran parte delle segnalazioni riguardano episodi di cyberbullismo compiuti o subìti da adulti.