Legislatura 18ª - Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza - Resoconto sommario n. 26 del 31/07/2019

La PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Filomena Albano, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, per la Sua disponibilità ad intervenire nuovamente ai lavori della Commissione riferendo sulle linee generali della sua attività e in particolare, sulle problematiche connesse ai minori fuori famiglia. Ricorda che lo scorso martedì 23 luglio, la Garante aveva già riferito in Commissione sui contenuti dell'ultima Relazione annuale presentata al Parlamento e che alla luce dei numerosi rilievi e spunti di riflessione emersi nel dibattito si era ritenuto di riconvocarla nuovamente.

 

La dottoressa Filomena ALBANO sottolinea preliminarmente l'importanza di un lavoro sinergico fra l'Autorità garante e la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulle tematiche afferenti all'infanzia. Per quanto concerne più direttamente il tema degli affidamenti dei minori fa presente che l'Autorità garante ha, lo scorso 29 luglio, adottato una puntuale segnalazione, elaborata in esito ad una lunga attività istruttoria, la quale prevede una serie di raccomandazioni rivolte alle istituzioni coinvolte a vario titolo nel sistema degli affidi e di tutela dei minori fuori famiglia.

Ricorda quindi alla Commissione che, a seguito delle osservazioni conclusive del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza indirizzate all'Italia nel febbraio 2019 l'Autorità garante ha inteso approfondire, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge istitutiva del 2011, alcune tematiche afferenti il sistema della tutela minorile, così come definito nel nostro ordinamento e alla luce dei principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso un ciclo di consultazioni. L'Autorità nel proprio lavoro ha ritenuto di ascoltare anche alcuni ragazzi neomaggiorenni che hanno vissuto l’esperienza fuori dalla famiglia di origine, così da ottenere un quadro d'insieme ampio. Il tema degli affidi è particolarmente delicato e negli ultimi mesi, è tornato al centro del dibattito pubblico per il verificarsi di gravi fatti di cronaca che hanno scosso le coscienze.

L'articolo 3 della Convenzione del 1989 riconosce i diritti e i doveri dei genitori, o di altre persone che hanno la responsabilità legale, quali soggetti responsabili per- il benessere della persona minorenne. Tale principio è ribadito all’articolo 5, secondo cui gli Stati parte rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, o di altre persone legalmente responsabili, di dare al fanciullo l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione. Sempre la Convenzione, all'articolo 18, oltre a stabilire che i genitori hanno la responsabilità comune di educare i figli e provvedere al loro sviluppo, impone agli Stati di favorire e sostenere la responsabilità genitoriale, rafforzando le competenze dei soggetti che ne sono titolari attraverso interventi di sostegno alla genitorialità fragile che permettano alle famiglie di esercitare autonomamente la responsabilità educativa che è loro attribuita in via primaria.

La Convenzione riconosce espressamente il diritto del minore d'età a vivere e crescere nella propria famiglia e gli Stati parte devono impegnarsi a vigilare affinché il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente alle regole di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nel superiore interesse del minore.

Sottolinea quindi come la piena attuazione di tali diritti richieda una continua verifica circa l’adeguatezza e il funzionamento del sistema di tutela approntato dall’ordinamento italiano, al fine di valorizzarne i punti di forza e al contempo di rilevarne e risolverne eventuali criticità sistemiche, passibili di miglioramento. Proprio in questo contesto si inserisce il costante impegno dell'Autorità garante, la quale, come ricordato, ha recentissimamente elaborato una segnalazione, con numerose raccomandazioni, sulle tematiche della tutela dei minori fuori famiglia.

L'Autorità indirizza un primo corposo nucleo di raccomandazioni proprio all'interlocutore parlamentare chiedendo che si adoperi affinché siano determinati i livelli essenziali delle prestazioni per gli interventi relativi ai minorenni, alle famiglie di origine, agli affidatari e alle strutture di accoglienza in modo da garantire l'esigibilità dei diritti civili e sociali delle persone di minore età, così come previsto dall’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. Altrettanto importante è poi l'istituzione di un sistema informativo unitario che contenga: o una banca dati dei minorenni privi di un ambiente familiare, basata su indicatori uniformi e comuni a tutto il territorio  nazionale, per monitorare il numero e le caratteristiche dei minorenni fuori famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza, i tempi e le modalità di uscita dallo stesso; o una banca dati del numero e della tipologia delle strutture di accoglienza; o una banca dati degli affidatari. L'Autorità raccomanda poi al legislatore parlamentare di intervenire sui procedimenti in materia di responsabilità genitoriale secondo i principi del giusto processo, in particolare rafforzando nella fase delle indagini la funzione di filtro del pubblico ministero minorile rispetto alla necessità di instaurare il procedimento sulla responsabilità genitoriale; garantendo il diritto alla difesa tecnica dei genitori; stabilendo, attraverso la previsione di termini perentori, tempistiche certe nel contemperamento tra l’esigenza di rapidità e l’esigenza di assicurare una istruttoria adeguata; specificando il ruolo processuale del servizio sociale territoriale nell'ambito del procedimento; assicurando l'impugnabilità dei provvedimenti, anche temporanei nonché tempi certi e celeri per la decisione sull’impugnazione;  disciplinando il regime delle incompatibilità dei giudici onorari e dei loro stretti congiunti, rispetto a incarichi che potrebbero pregiudicarne i profili di necessaria imparzialità e indipendenza, così come già previsto nella delibera del Consiglio Superiore della magistratura del luglio 2018. In questo contesto è importante che le Autorità giudiziarie garantiscano l’ascolto della persona minorenne sia in fase istruttoria che a seguito dell’emissione di un provvedimento a sua tutela, informandola adeguatamente circa le decisioni che la riguardano e assicurando la sua partecipazione alla definizione del progetto educativo.

Altrettanto importante, e quanto mai auspicabile, sarebbe un rafforzamento dei compiti dell’Autorità garante per l'infanzia e l’adolescenza, da realizzarsi attraverso un potenziamento della sua struttura e il riconoscimento di un più pieno potere di coordinamento con le analoghe figure di garanzia prossime al territorio.

Un secondo ordine di raccomandazioni nella citata segnalazione dell'Autorità sono rivolte al Governo. In particolare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è rivolta la raccomandazione di implementare il sistema informativo unitario dei servizi sociali (Siuss) con una banca dati specifica dei minorenni privi di un ambiente familiare, nonché di promuovere azioni di conoscenza, diffusione e monitoraggio in merito al recepimento in tutto il territorio nazionale delle Linee di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approvate in Conferenza unificata, per l’affidamento familiare del 2012, per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni del 2017, per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità del 2017.

Strettamente collegate alle riforme processuali sono le raccomandazioni rivolte al Ministero della giustizia, al quale l'Autorità garante chiede di potenziare le piante organiche di tutti gli uffici giudiziari che si occupano di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale; di assicurare l'attivazione negli uffici giudiziari minorili del processo civile telematico e la sua interconnessione con gli altri uffici giudiziari competenti in materia minorile e il reciproco accesso agli atti, nonché di assicurare un sistema informatizzato che consenta alle procure minorili controlli con modalità uniformi e interconnesse con i controlli effettuati dagli altri soggetti competenti, ad esempio regioni e comuni.

Ulteriori impegni sono indirizzati al Ministero per le disabilità e la famiglia al quale si chiede di assicurare la costituzione e la convocazione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

La tematica dei minori fuori famiglia, come è noto, è oggetto di competenza anche delle istituzioni locali, per tale ragione l'Autorità, nella più volte ricordata segnalazione, ha ritenuto di sollecitare le Regioni e i Comuni a salvaguardare la funzione pubblica della tutela minorile e garantire la continuità degli interventi; nonché a recepire le ricordate linee di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, un ultimo ordine di raccomandazioni è rivolto dall'Autorità garante al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti affinché sia verificato il rigoroso rispetto dei principi contenuti nella Carla di Treviso, in particolare quello che impone di tutelare l’anonimato dei minorenni coinvolti nei casi di affidamento e adozione, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione, e siano promosse attività di sensibilizzazione per l’utilizzo di un linguaggio che non sia lesivo della dignità della persona di minore età, che non la riconduca a stereotipi stigmatizzanti o che ne turbi lo sviluppo della personalità.