Legislatura 19ª - Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Resoconto sommario n. 77 del 10/02/2026

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026

77ª Seduta

Presidenza della Presidente

Barbara FLORIDIA

La seduta inizia alle ore 20,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SUGLI ESITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE informa che nella riunione, testé conclusasi, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha rinnovato la proposta di procedere alla convocazione dell'Amministratore delegato della Rai, anche tenuto conto della disponibilità espressa dallo stesso in occasione di una recente audizione presso la Commissione cultura della Camera.

Tuttavia, rispetto a tale proposta, nonché a quella relativa alla ripresa dell'attività ordinaria della Commissione - tramite altre audizioni o l'esame di atto di indirizzo - non si è raggiunta alcuna intesa nello stesso Ufficio di Presidenza integrato.

ATTIVITA' DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026"

(Esame ed approvazione)

La PRESIDENTE informa che nei giorni 22 e 23 marzo 2026 avranno luogo le votazioni in relazione al referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".

In qualità di relatrice, sottopone pertanto all'esame della Commissione il testo della proposta di delibera (allegato al resoconto) recante disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo, già trasmesso a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio di Segreteria e comunque in distribuzione, testo predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e alle precedenti deliberazioni e consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Interviene il deputato FILINI (FDI) per avanzare talune perplessità in merito agli spazi destinati in via riservata al Comitato promotore della raccolta delle firme, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, propone che il comma 2 dell'articolo 12 sia riformulato, prevedendo che è auspicabile che le misure di riequilibrio siano realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia agevole, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) non concorda con la proposta da ultima formulata in merito all'articolo 12, poiché l'esperienza di questi anni ha dimostrato che, nonostante la previsione apparentemente perentoria, si sono riscontrate oggettive difficoltà nell'attuare le misure di riequilibrio nel caso di violazione della par condicio.

Paventa quindi che un ulteriore attenuazione di tale previsione renderebbe ancora più evanescente i meccanismi sanzionatori, oltre a determinare oggettive difficoltà anche nell'operato dell'AGCOM.

Condivide poi le osservazioni poste dal deputato Filini in merito agli spazi riservati al Comitato promotore dal momento che l'obiettivo della delibera è quello di garantire una partecipazione, in termini di assoluta parità, di tutti i soggetti coinvolti nella campagna referendaria.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) reputa opportuno che la previsione dell'articolo 12, comma 2, resti inalterata, mentre concorda con la necessità di prevedere nella comunicazione politica spazi di assoluta parità fra tutti i soggetti, senza riservare corsie preferenziali al Comitato promotore della raccolta delle firme, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.

La senatrice BEVILACQUA (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal deputato Graziano, si sofferma in particolare sulla necessità di non apportare modifiche all'articolo 12, comma 2, dal momento che occorre evitare un'accentuazione degli spazi di discrezionalità che renderebbe assai complessa l'attuazione delle misure di riequilibrio.

Secondo la deputata MONTARULI (FDI), la proposta di modifica avanzata all'articolo 12, risponde a esigenze tecniche che, nel pieno rispetto della par condicio, sono state prospettate da precedenti Consigli di Amministrazione della Rai.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) richiama l'attenzione sui compiti che la Commissione è chiamata ad esercitare tramite l'esame della delibera, il cui obiettivo principale è la garanzia della par condicio.

In tal senso, la modifica prospettata dall'articolo 12, costituirebbe un precedente non coerente che, mediante l'ampliamento degli spazi di discrezionalità, renderebbe di fatto inoperative le misure di riequilibrio.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)M-CP), nel ricordare che lo scopo della delibera in esame è la tutela della par condicio, concorda sulla esigenza di non prevedere spazi di natura riservata per un soggetto in particolare, dal momento che la partecipazione di tutti gli attori della campagna referendaria deve avvenire in forma perfettamente paritaria, così come del resto previsto nella stessa legge n. 28 del 2000.

Per quanto concerne poi la modifica avanzata all'articolo 12, reputa che la formulazione prospettata dal deputato Filini sia condivisibile anche nell'ottica di rendere meno problematica l'attuazione delle misure previste.

Ad avviso del senatore NICITA (PD-IDP), la modifica al comma 2 dell'articolo 12, rischia di essere controproducente, riducendo i margini di azione dello stesso Consiglio di Amministrazione della Rai, con esposizione della stessa azienda a un possibile danno erariale.

Il deputato FILINI (FDI) ribadisce che lo spirito della proposta di modifica, da lui avanzata all'articolo 12, nasce da difficoltà di ordine tecnico segnalate anche in passato dall'azienda.

Tuttavia, tenuto conto delle perplessità manifestate nel corso del dibattito, ritira tale proposta di modifica, non insistendo neanche sulle osservazioni che aveva formulato, all'inizio della seduta, in ordine agli spazi riservati al Comitato promotore.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) reputa opportuno insistere sulla proposta di non prevedere spazi di carattere riservato destinati ai promotori della raccolta delle firme, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, è posto in votazione per alzata di mano un nuovo testo dello schema di delibera in esame, recante le modifiche avanzate da ultimo dal deputato Graziano

La Commissione approva all'unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 157/1299, 161/1312, 162/1338, 163/1340, 164/1346, 165/1350 e 169/1365, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 20,55.

Allegato

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026.

(Testo proposto dalla relatrice nella seduta del 10 febbraio 2026)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso, che con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2026, è stato indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione"

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, recante "Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2026, n. 31, il referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terrà sul seguente quesito, come riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

visto il Decreto Legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025, in corso di conversione presso il Parlamento, e in particolare all'articolo 1, comma 1, che mira a estendere la durata della votazione anche per l'anno 2026, al fine di contrastare il crescente fenomeno dell'astensionismo, agevolando la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, in un'ottica di rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni.

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e tenuto conto della relativa delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante «disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026», con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;"

considerata la prassi pregressae i precedenti di propriedeliberazioni riferite alla disciplina di

analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione edisposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensie con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2

(Tipologia dellaprogrammazione RAI durantela campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alla consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.

Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materieproprie del referendum, ai sensi dell'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e conle modalità previstedall'articolo 8 della presente delibera,mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'articolo 3 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti legati alle tematiche del referendum. In tali trasmissioni è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto relative al referendum.

3. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la Rai si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, relativi alla predetta consultazione referendaria.

Articolo 3

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattanomaterie proprie del referendum possonoprendere parte:

a) i delegati di ciascun quinto dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

b) i promotori della raccolta delle firme della richiesta referendaria, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, che non siano delegati dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi della lettera a);

c) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione esclusivamente mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo commvigilanzarai@pec.senato.it, di partecipare alle trasmissioni con un rappresentante, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2 della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4

(Illustrazione delquesito referendario e delle modalità di votazione)

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Articolo 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionaleuno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

b) i promotori della raccolta delle firme della richiesta referendaria, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, che non siano delegati dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi della lettera a);

c) le forze politiche di cuiall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e)in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.

3. Ai programmi di cui al presente articolonon possono prendereparte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimiprogrammi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

3-bis. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza dei promotori della raccolta delle firme di cui all'articolo 3, lett b)"

4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari.

Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delletribune sono delegatealla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAIè invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6

(Confronti)

1. La RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'articolo 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di almeno 15 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei soggetti dell'ultimo confronto programmato è rappresentato dai promotori della raccolta delle firme di cui all'articolo 5, lettera b). Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di votointendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine.

c) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 3-bis, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di soggetti politici relativi al quesito referendario deve assicurare la messa in onda di dirette di soggetti favorevoli e contrari al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutte le posizioni referendarie.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (audience).

5-bis. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di novembre 2025, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

6. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 23 marzo 2026.

Articolo 10

(Trasmissioni perpersone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui al precedente articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11

(Comunicazioni econsultazione della Commissione)

1. Icalendari delle tribunee dei confronti e le loro modalitàdi svolgimento, l'esitodei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d)con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Articolo 12

(Responsabilità delconsiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della RAI)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2026

Allegato

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 (Documento n. 13).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio 2026)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso, che con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2026, è stato indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025;

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, recante "Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2026, n. 31, il referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terrà sul seguente quesito, come riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»;

visto il Decreto legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025, in corso di conversione presso il Parlamento, e in particolare all'articolo 1, comma 1, che mira a estendere la durata della votazione anche per l'anno 2026, al fine di contrastare il crescente fenomeno dell'astensionismo, agevolando la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, in un'ottica di rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni.

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e tenuto conto della relativa delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante «disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026», con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;"

considerata la prassi pregressae i precedenti di propriedeliberazioni riferite alla disciplina di

analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione edisposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensie con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2

(Tipologia dellaprogrammazione RAI durantela campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alla consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.

Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e conle modalità previstedall'articolo 8 della presente delibera,mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'articolo 3 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti legati alle tematiche del referendum. In tali trasmissioni è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto relative al referendum.

3. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la Rai si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, relativi alla predetta consultazione referendaria.

Articolo 3

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattanomaterie proprie del referendum possonoprendere parte:

a) i delegati di ciascun quinto dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

b) i promotori della raccolta delle firme della richiesta referendaria, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, che non siano delegati dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi della lettera a);

c) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione esclusivamente mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo commvigilanzarai@pec.senato.it, di partecipare alle trasmissioni con un rappresentante, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2 della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4

(Illustrazione delquesito referendario e delle modalità di votazione)

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Articolo 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionaleuno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

b) i promotori della raccolta delle firme della richiesta referendaria, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, che non siano delegati dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi della lettera a);

c) le forze politiche di cuiall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e)in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.

3. Ai programmi di cui al presente articolonon possono prendereparte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimiprogrammi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delletribune sono delegatealla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6

(Confronti)

1. La RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'articolo 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di almeno 15 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di votointendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine.

c) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4 Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di soggetti politici relativi al quesito referendario deve assicurare la messa in onda di dirette di soggetti favorevoli e contrari al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutte le posizioni referendarie.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (audience).

5-bis. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di novembre 2025, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

6. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 23 marzo 2026.

Articolo 10

(Trasmissioni perpersone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui al precedente articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11

(Comunicazioni econsultazione della Commissione)

1. Icalendari delle tribunee dei confronti e le loro modalitàdi svolgimento, l'esitodei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d)con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Articolo 12

(Responsabilità delconsiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della RAI)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2026

Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (NN. 157/1299, 161/1312, 162/1338, 163/1340, 164/1346, 165/1350 e 169/136)

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO, NICITA, VERDUCCI - Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere

Premesso che:

- Si apprende da fonti di stampa che Incoronata Boccia giornalista professionista attualmente Direttore dell'Ufficio Stampa RAI sarebbe uno dei possibili nomi per la commissione giudicatrice di un importante concorso Rai;

- In base a quanto riportato da diversi articoli di giornale sarebbe uno dei nomi per il concorso Rai riservato per stabilizzare risorse professionali precari;

- Il concorso in oggetto riguarda 127 profili professionali e i candidati risulterebbero circa 250;

- I primi sette classificati saranno collocati nei programmi nazionali, gli altri verranno inviati nelle sedi regionali;

- È del tutto evidente che si tratta di un concorso molto importante per l'azienda che vede purtroppo evidenzia numeri di precariato molto significativi;

- La Rai sta attraversando una crisi molto delicata in termini di format e ascolti che stanno mortificando la sua funzione di servizio pubblico a cui stanno contribuendo anche alcune scelte opinabili adottate dalla Direttrice dell'Ufficio Stampa Rai;

- Anche in relazione alle ultime uscite pubbliche pronunciate dalla Incoronata in merito a Gaza risulterebbe del tutto inopportuno affidare una responsabilità così delicata ad un profilo che in questo momento è in piena bufera mediatica.

Si chiede di sapere se quanto riportato da alcuni organi di stampa corrisponde effettivamente alla volontà aziendale e se non ritenga per il richiamato concorso individuare per la commissione esaminatrice profili che non espongano la rai a giudizi di oggettiva inopportunità.

(157/1299)

RISPOSTA. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

La Rai ha nominato recentemente i membri della commissione esaminatrice per la selezione interna riservata ai giornalisti professionisti. Tutti i componenti della commissione esaminatrice sono giornalisti di comprovata esperienza e di alto profilo professionale che hanno svolto e svolgono ruoli di primo piano all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale.

La commissione esaminatrice è così composta:

• Presidente: Alessandro Casarin

• Membro: Roberta Serdoz

• Membro: Incoronata Boccia

• Membro supplente: Antonella Armentano

Rai non ritiene di dover modificare tale composizione.

CAROTENUTO - Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Premesso che:

• venerdì 17 ottobre 2025 è andata in onda su Rai 3 la trasmissione "Far West", condotta dal giornalista Salvo Sottile;

• a seguito della messa in onda, il giornalista Nicola Borzi, autore di inchieste pubblicate su Il Fatto Quotidiano, ha denunciato pubblicamente che la trasmissione avrebbe plagiato e riutilizzato, senza consenso né citazione, il lavoro investigativo da lui svolto sulla morte di David Rossi, utilizzando informazioni, documenti e approfondimenti di sua esclusiva elaborazione professionale;

• secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, tra cui Dagospia e Il Fatto Quotidiano, la trasmissione avrebbe ripreso in modo pressoché identico contenuti d'inchiesta già pubblicati dal giornalista, senza alcun riconoscimento della paternità intellettuale;

• tale comportamento, ove confermato, costituirebbe una grave violazione dei principi di correttezza giornalistica, dei diritti d'autore e dei doveri etici del servizio pubblico, ponendo la RAI in una posizione di responsabilità diretta, in quanto ente finanziato con risorse pubbliche e tenuto a garantire il rispetto della deontologia professionale;

• è compito del servizio pubblico radiotelevisivo assicurare la tutela delle fonti, il riconoscimento del lavoro giornalistico e la trasparenza dell'informazione, principi fondamentali per la libertà di stampa e per la credibilità del sistema informativo nazionale;

• episodi di questo genere minano la fiducia dei cittadini nella qualità dell'informazione pubblica e rischiano di indebolire il ruolo della Rai come presidio di pluralismo e autorevolezza;

Si chiede di sapere:

• sulla base di quali valutazioni editoriali e verifiche interne sia stata gestita la produzione e la messa in onda della puntata in oggetto, e se la Direzione editoriale della Rai ne fosse pienamente informata;

• se non si ritenga che tale episodio, ove confermato, penalizzi gravemente la credibilità del servizio pubblico e leda il diritto d'autore e la dignità professionale dei giornalisti coinvolti;

• se siano state avviate indagini interne o procedimenti disciplinari per accertare eventuali responsabilità redazionali o gestionali nella produzione del programma;

• se non si ritenga opportuno prevedere un monitoraggio più rigoroso sulla paternità dei contenuti giornalistici prodotti o co-prodotti dalla Rai, al fine di tutelare la paternità intellettuale, la deontologia professionale e la credibilità dell'informazione del servizio pubblico.

(161/1312)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

I servizi oggetto dell'interrogazione - trasmessi in data 17 ottobre 2025 e realizzati da Carmine Gazzanni, Giulia Paltrinieri e Claudia Carotenuto - hanno avuto ad oggetto una notizia di dominio pubblico, ossia il caso della morte di David Rossi (ex dipendente di Monte dei Paschi di Siena), avvenuta più di 12 anni fa, il 6 marzo 2013.

Nel corso della trasmissione, sono stati riportati e approfonditi nuovi aspetti relativi al suddetto fatto di cronaca.

I giornalisti, in particolare, seguono la pista che lega la morte di Rossi a Mantova, sinora mai fino in fondo analizzata, ricostruendo, autonomamente e in via esclusiva, i legami che ci sono tra Monte dei Paschi di Siena e il territorio mantovano.

Il giornalista Nicola Borzi è stato coinvolto nel corso del servizio proprio in quanto per primo, anni fa, fece emergere come il numero digitato sul telefono di David Rossi la sera della sua morte potesse essere riconducibile al certificato di deposito al portatore conservato in una filiale bancaria di Viadana, in provincia di Mantova.

Le stesse informazioni riportate da Nicola Borzi nel corso della sua intervista, sono state tuttavia riferite ai giornalisti di Far West anche da altri intervistati, come il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi e i consulenti della stessa Commissione.

Al riguardo, si evidenzia che il certificato di deposito al portatore non è stato mai fornito né tantomeno pubblicato prima da Nicola Borzi (il quale, si precisa, non ha fornito nessun altro documento utilizzato o mostrato nell'inchiesta), ma è mostrato in TV per la prima volta nel corso del programma Far West.

Inoltre, tra gli elementi autonomamente acquisiti dai giornalisti (e mai trattati da Nicola Borzi all'interno del suo articolo pubblicato sulla piattaforma Linkedin nel dicembre 2019), si citano:

- Intervista a Graziano Mangoni, ex Presidente della "Fondazione Palazzo Te" di Mantova che ha conosciuto David Rossi;

- dichiarazione in telecamera nascosta di un conoscente di David Rossi di Mantova che racconta di una valigetta "misteriosa" che portava sempre con sé durante incontri di lavoro;

- testimonianze di due dipendenti della squadra di rugby di Viadana a cui MPS aveva tagliato i fondi provenienti dalle sponsorizzazioni;

- dichiarazioni dell'imprenditore Antonio Muto in merito a una dichiarazione del collaboratore di giustizia Paolo Signifredi;

- intervista al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, On.le Gianluca Vinci, sulla pista mantovana e sui fatti che la stessa Commissione ha segnalato alla DDA di Bologna;

- intervista al giornalista Davide Vecchi che, al pari di Nicola Borzi, per primo scoprì l'esistenza di un preoccupante scambio di mail tra il defunto e i dirigenti di MPS, risalente a pochi giorni prima della morte di David Rossi;

- intervista, tenutasi a Catanzaro, al senatore Giancarlo Pittelli con riferimento a un'intercettazione che lo riguarda e nella quale è menzionato David Rossi.

Si segnala, inoltre, che il lavoro di inchiesta e ricerca svolto dai giornalisti è in linea con quanto sta pubblicamente emergendo dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta e che la stessa Commissione ha fornito agli autori, a seguito di ufficiale richiesta, i documenti mostrati nel corso del programma.

Infine, si sottolinea che, in data 4 novembre 2025, la Commissione parlamentare d'inchiesta ha richiesto formalmente di acquisire il girato completo dell'inchiesta dei giornalisti di Far West, a riprova dell'autorevole, approfondito e autonomo lavoro di ricerca svolto, in grado di mettere in luce elementi e connessioni di rilievo anche in sede istituzionale.

PELUFFO - Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere premesso che:

- secondo notizie di stampa nel recente Consiglio di Amministrazione della Rai sarebbe stata discussa l'ipotesi di trasferire "temporaneamente" il Centro di Produzione Tv di Milano, attualmente situato nella storica sede di Corso Sempione, negli studi di via Mecenate, alla periferia est della città;

- tale trasferimento riguarderebbe l'intero organico del Cptv, composto da oltre 800 lavoratrici e lavoratori, tra giornalisti, tecnici, operai, impiegati e personale di produzione;

- la finalità del trasferimento provvisorio sembrerebbe essere quella di agevolare la vendita dell'immobile di Corso Sempione, in attesa della realizzazione del nuovo centro di produzione Rai che sorgerà in un'area di proprietà della Fondazione Fiera Milano, e che la Rai dovrebbe prendere in locazione per 27 anni, sostenendo nel contempo i costi di allestimento delle strutture;

- gli studi di via Mecenate, anch'essi in locazione, risultano da anni in condizioni strutturalmente critiche, come più volte denunciato dalle rappresentanze sindacali: climatizzazione insufficiente, dotazioni tecniche limitate, spazi inadeguati, infiltrazioni d'acqua, difficoltà di accesso con il trasporto pubblico (la stazione ferroviaria e la metropolitana più vicine distano circa due chilometri);

- gli spazi disponibili a Mecenate non sono in alcun modo idonei a ospitare il personale complessivo del Cptv, potendo accogliere al massimo circa 200 lavoratori, contro gli oltre 800 attualmente impiegati nella sede di Corso Sempione;

- non risultano presenti a Mecenate strutture e studi radiofonici adeguati, con la conseguenza che eventuali produzioni radiofoniche della sede di Milano rischierebbero di essere sospese o trasferite altrove, con un evidente danno per la programmazione, i lavoratori coinvolti e la stessa presenza territoriale del servizio pubblico;

- non esistono, allo stato attuale, informazioni certe e aggiornate sui tempi di realizzazione del nuovo Centro di produzione in Fiera Milano, né risultano avvenuti incontri recenti tra l'azienda e le rappresentanze sindacali: l'ultimo confronto con il Comitato di redazione dei giornalisti risale infatti al 2023;

- un doppio trasferimento (prima a Mecenate e successivamente nel nuovo Centro) comporterebbe costi ingenti, disagi per il personale, ricadute sull'operatività e sui livelli produttivi della sede milanese, senza che appaia chiaro alcun progetto editoriale, industriale o strategico che giustifichi tale operazione;

considerato che:

- un ridimensionamento della sede Rai di Milano avrebbe conseguenze gravi per l'informazione regionale e nazionale, per le produzioni culturali e per il radicamento territoriale del servizio pubblico nell'area metropolitana più dinamica del Paese;

- operazioni di natura immobiliare non possono essere condotte senza una chiara valutazione degli impatti editoriali, produttivi, economici e occupazionali, né senza un confronto trasparente con i lavoratori, le loro rappresentanze e il Parlamento;

l'interrogante chiede:

se corrisponda al vero che il Consiglio di Amministrazione della Rai abbia discusso e stia valutando l'ipotesi di trasferire temporaneamente il Centro di Produzione Tv di Milano negli studi di via Mecenate;

quali siano le motivazioni, i costi stimati e i benefici attesi di un eventuale trasferimento provvisorio, e quali valutazioni di carattere editoriale, tecnico, organizzativo e occupazionale abbiano accompagnato tale ipotesi;

se siano state effettuate verifiche tecniche sulla idoneità strutturale, logistica e impiantistica degli studi di via Mecenate a ospitare - anche solo temporariamente - l'intero organico e le produzioni del Cptv di Milano e se sono ipotizzati spostamenti in altri centri produzione Rai di programmi attualmente realizzati a Milano;

quale sarebbe il destino delle produzioni radiofoniche attualmente attive nella sede Rai di Milano, in assenza di studi radio pronti e operativi nella struttura di via Mecenate;

quali siano i tempi certi di realizzazione del nuovo Centro di produzione in area Fiera Milano e se la Rai abbia programmato un confronto aggiornato con le rappresentanze sindacali;

quali iniziative l'amministratore delegato e il Consiglio di Amministrazione intendano assumere per garantire che eventuali decisioni in materia immobiliare siano coerenti con l'interesse pubblico, la continuità produttiva, la tutela dei lavoratori e la piena funzionalità della sede Rai di Milano.

(162/1338)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi.

Il 27 gennaio 2026 è stata ufficialmente inaugurata la posa della prima pietra del nuovo Centro di Produzione Televisiva (CPTV) Rai di Milano. Si tratta di un intervento strategico che segna l'avvio della realizzazione del nuovo polo produttivo multimediale destinato a entrare in funzione nel 2029. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di rigenerazione urbana dell'area dell'ex Fiera promosso da Fondazione Fiera Milano, volto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e alla modernizzazione degli spazi cittadini.

Con l'avvio ufficiale del cantiere nell'area compresa tra via Colleoni e via Gattamelata, prende forma un complesso di circa 65.000 metri quadrati, articolato in un edificio direzionale di 15.000 mq su sei livelli fuori terra e in moderni spazi polifunzionali che comprenderanno 10 studi di registrazione da 290 a 1.500 mq.

Il progetto risponde ai più avanzati standard di sostenibilità, con certificazioni LEED Gold e criteri CAM, e prevede una struttura con elevate prestazioni acustiche e termiche. L'impianto contrattuale, siglato tra Fondazione Fiera Milano e Rai nel dicembre 2023, prevede la locazione del complesso per una durata di 27 anni, consentendo alla Rai di concentrare attività oggi distribuite su più sedi e di dotarsi di un'infrastruttura produttiva moderna, efficiente e sostenibile.

L'operazione assume anche un forte valore simbolico e storico: si tratta infatti di un ritorno della Rai nell'area della Fiera, luogo dove ebbero origine le prime sperimentazioni televisive fin dal secondo dopoguerra e dove, negli anni successivi, sorse uno dei primi centri di produzione dell'azienda. La posa della prima pietra rappresenta dunque un passo significativo non solo sotto il profilo infrastrutturale, ma anche nell'evoluzione dell'identità e della missione del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale.

Si precisa, infine, che l'obiettivo della Rai è quello di trasferire tutte le attività produttive direttamente nel nuovo polo Mico Nord.

GRAZIANO e altri - Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere

Premesso che,

- da diverse settimane come riportato dettagliatamente in un articolo de il Fatto Quotidiano il sito di Rainews.it diretto da Francesca Oliva uno dei sette vicedirettori di Rainews, si avverrebbe della collaborazione di due nuove firme: Filippo Mosticone e Mattia Rocco Del Balzo;

- Filippo Mosticone risulterebbe essere curatore dei contenuti digitali e della parte social mentre Del Balzo studente universitario collaborerebbe anche lui sulla parte della comunicazione;

- i due nuovi collaboratori sarebbero però accomunati dalla militanza nel partito di FDI, il primo a Sora in provincia di Frosinone e il secondo presso il circolo della Garbatella nella Capitale;

- il toro arrivo avrebbe suscitato malumori all'interno della redazione in quanto come è noto i contrattualizzati Rai non dovrebbero fare attività politica o se dovessero farla dovrebbero richiedere aspettativa proprio in nome di quel principio del pluralismo e imparzialità che dovrebbe essere garantita dal servizio pubblico.

Si chiede pertanto di sapere quali iniziative l'azienda intenda assumere per verificare quanto

riportato in premessa e appurare eventuali violazioni dei principi contrattuali Rai

e responsabilità dei vertici apicali del canale.

Graziano, Bakkali, Peluffo, Stumpo, Nicita, Verducci

(163/1340)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In premessa si precisa che la partecipazione all'attività politica o l'adesione a partiti da parte di un dipendente o un collaboratore è un diritto costituzionalmente garantito. La Costituzione prevede che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» (art. 49) e circoscrive chiaramente le categorie dei dipendenti pubblici - «i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero» - per le quali «possono» essere previste con legge «limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici» (art. 98).

L'impegno e l'attivismo politico devono essere esercitati innanzitutto assicurando, in ambito aziendale, il rispetto dei principi di pluralismo, imparzialità e responsabilità verso la collettività, tra l'altro posti tra i fondamenti del Codice etico di Rai, evitando conflitti di interesse e discriminazioni, specialmente nell'uso dei mezzi di comunicazione; devono garantire che l'azione del dipendente o collaboratore sia sempre al servizio della collettività e non piegata a fini personali o di parte.

Rai non chiede quale sia l'appartenenza politica di nessun dipendente o collaboratore.

D'altro canto, è certamente noto agli interroganti che in Rai esistono circoli di partiti politici composti proprio da dipendenti Rai.

Per lo svolgimento in ogni caso delle attività esterne a Rai - tra le quali la "partecipazione a eventi politici" - è prevista una procedura aziendale di comunicazione e autorizzazione mentre l'aspettativa può essere richiesta dai dipendenti nei casi di candidature per competizioni elettorali. Per i collaboratori autonomi, l'istituto dell'aspettativa non trova applicazione, può eventualmente operare - sempre su richiesta - l'istituto della sospensione del contratto, quale strumento idoneo ad assicurare un periodo di interruzione dell'attività in concomitanza con l'impegno elettorale.

Relativamente ai profili professionali dei due collaboratori, Filippo Mosticone e Mattia Rocco Del Balzo, si fa presente che sono stati inseriti nella redazione di RaiNews nel 2024, dopo aver già maturato esperienze in Rai a partire dal 2022, contrattualizzati come "prima utilizzazione" dall'Amministratore Delegato Carlo Fuortes, svolgendo attività continuativa presso la Direzione Radiofonia e altre Testate Rai, con contratti di collaborazione esterna come esperti web.

Le loro competenze professionali si concentrano nella produzione di contenuti digitali (card, reel, video) per il portale e i canali social della testata, operando sotto la supervisione e validazione della linea giornalistica. In particolare, Filippo Mosticone ha collaborato con programmi come Viva Radio2, Ping-pong, Sportello Italia e Mangiadischi su Radio1, mantenendo un rapporto continuativo con la Direzione Radiofonia dal novembre 2022.

La conferma della collaborazione di entrambi è avvenuta sulla base dei risultati raggiunti, peraltro in linea con i significativi incrementi di contatti registrati sia con riferimento al portale che ai canali social della Rai.

Nel corso della loro attività non risulta siano emersi episodi di propaganda e/o appartenenza politica, né sono stati segnalati casi in cui sarebbero stati lesi i principi di pluralismo e imparzialità e, più in generale, non è noto che siano stati assunti comportamenti in contrasto con le normative aziendali.

CAROTENUTO - Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere

Premesso che,

- la Rai nell'espletamento della sua missione di servizio pubblico deve avvalersi frequentemente del servizio di riprese elettroniche ENG leggere nazionali e, al fine di garantirsi un rapido approvvigionamento, per quanto consta, ha provveduto a sottoscrivere convenzioni con gli operatori economici per assicurarsi il servizio "a chiamata";

- nelle suddette convenzioni Rai ha previsto un divieto di subappalto, specificando che è facoltà dell'operatore economico ricorrere all'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi nella misura complessiva inferiore al 50% dell'importo complessivo del contratto;

atteso che:

- allorquando vengono effettuate le chiamate o si procede con richieste di offerta agli operatori, i servizi non sempre vengono affidati agli operatori che, per struttura societaria, risultano in grado di espletare il servizio senza violare il divieto di subappalto su indicato, ed invero risulta che produzioni che prevedono più troupe di ripresa siano state affidate a società individuali;

si chiede di sapere:

- se la Rai effettua le dovute verifiche per accertare se gli operatori che effettuano su suo incarico il servizio di riprese elettroniche ENG leggere nazionali rispettino il divieto di subappalto così come disciplinato dalle convenzioni sottoscritte con i medesimi;

- se non si ritiene opportuno individuare, semprechè già non ve ne siano, criteri utili affinchè i servizi di riprese elettroniche ENG leggere nazionali vengano affidati, in base alle esigenze del caso specifico, agli operatori strutturalmente organizzati per espletarli al meglio.

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, è opportuno precisare che le Convenzioni per i servizi di riprese leggere esterne (REL), escluse dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, sono fondamentali per soddisfare le esigenze dei programmi Tv e delle Testate giornalistiche, laddove non sia possibile utilizzare risorse interne.

Il divieto di subappalto e la precisazione - introdotta nel 2025 circa la facoltà di ricorrere a lavoratori autonomi per attività secondarie/accessorie nella misura massima del 50% dell'importo complessivo - sono misure finalizzate a garantire che i servizi siano principalmente svolti da operatori iscritti all'Albo Fornitori.

La Direzione Acquisti effettua controlli documentali e audit annuali per verificare l'idoneità dei lavoratori e delle attrezzature. Ulteriori verifiche sono svolte in collaborazione con la Direzione Produzione Tv per accertare la corrispondenza tra i lavoratori impiegati e quelli dichiarati.

Rai svolge queste attività di controllo - pur essendo onerose in termini organizzativi ed economici - in quanto ritenute essenziali per garantire la conformità contrattuale.

BAKKALI - Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI,

per sapere, premesso che

I criteri di assunzione relativi al servizio pubblico radiotelevisivo devono essere sempre improntati ad una valutazione concreta delle capacità oggettive e dal curriculum dei soggetti prescelti per svolgere quei ruoli, non essendo immaginabile l'applicazione di un qualsiasi sistema di "spoil system";

a quanto si apprende dalla stampa, invece, questo criterio non sembrerebbe essere rispettato per quel che riguarda l'assunzione di una persona che, sempre secondo la stampa, sarebbe legata al Presidente facente funzioni Marano;

sempre da quel che si apprende dalla stampa, l'attuale Presidente avrebbe richiesto con insistenza notizie sullo stato di avanzamento della "selezione", evidenziando un interessamento che a parere dell'interrogante può essere considerato quantomeno fortemente inopportuno;

in casi come questo anche il semplice dubbio di una preferenza dovuta a motivi esterni alla competenza professionale può destare preoccupazione;

Si chiede pertanto di sapere

Quali siano i criteri che hanno portato all'assunzione della persona sopra ricordata e se sia possibile spiegare il perché dell'interessamento che, sempre a detta della stampa, il Presidente facente funzioni ha mostrato nella circostanza.

(165/1350)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In merito alla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura di selezione presso Rai Pubblicità, si rappresenta che la società ha avviato, tramite la propria funzione di Internal Audit, una verifica interna volta ad accertare la piena correttezza e trasparenza dell'iter selettivo oggetto dell'interrogazione.

BOSCHI - Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. Per sapere - premesso che:

organi di stampa riferiscono dell'iniziativa di protesta non violenta intrapresa dal segretario dei Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, consistita inizialmente in uno sciopero della fame e successivamente anche in uno sciopero della sete, quale forma di denuncia di un presunto comportamento censorio da parte del servizio pubblico radiotelevisivo;

secondo quanto dichiarato dall'interessato, la RAI avrebbe omesso o impedito la diffusione del dibattito pubblico relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario promossa dal Governo, oscurando in particolare le posizioni espresse dall'Associazione Radicali Lucani e dal suo segretario, nonché un manifesto-appello sottoscritto da numerose personalità del mondo politico e civile;

il contratto di servizio tra la RAI e lo Stato, nonché i principi costituzionali in materia di libertà di manifestazione del pensiero e diritto alla conoscenza, impongono al servizio pubblico il rispetto del pluralismo informativo e l'accesso equo alle diverse opinioni presenti nel dibattito politico e istituzionale;

la reiterazione di presunte omissioni informative e il mancato riscontro alle segnalazioni avanzate dall'interessato hanno indotto quest'ultimo a ricorrere a forme estreme di protesta non violenta, richiamandosi a consolidate tradizioni di denuncia civile e democratica;

quali siano i criteri editoriali e le valutazioni che orientano la copertura informativa della RAI sul dibattito relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario, nonché quali iniziative si intendano adottare per garantire il pieno rispetto dei principi di pluralismo, imparzialità e completezza dell'informazione nel servizio pubblico radiotelevisivo.

(169/1365)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

La TGR svolge la propria attività nel pieno rispetto dei principi costituzionali e del Contratto di servizio che regolano il diritto all'informazione, tra cui libertà, pluralismo, imparzialità, completezza e corretto bilanciamento delle notizie di interesse pubblico.

La redazione della Basilicata non ha mai adottato forme di censura né ha omesso informazioni rilevanti riguardo a iniziative di protesta. Le scelte editoriali sono sempre state compiute valutando, caso per caso, la rilevanza giornalistica, l'interesse pubblico, la necessaria contestualizzazione dei fatti e la proporzionalità dell'attenzione informativa, in coerenza con la missione di servizio pubblico.

Per quanto concerne le iniziative promosse dal signor Maurizio Bolognetti, che si presenta come segretario dell'associazione "Radicali Lucani", la TGR Basilicata ha più volte dato conto delle sue azioni attraverso servizi e notizie nei telegiornali regionali. La copertura ha riguardato sia i sit in sia momenti successivi, inclusi episodi di particolare rilievo umano e sociale, come una sua degenza ospedaliera.

Nel tempo, tali iniziative si sono caratterizzate per un'elevata frequenza e per una reiterata richiesta di visibilità, spesso accompagnata da un contatto diretto e insistente con la redazione e con il caporedattore. In questo contesto, la TGR ha ritenuto necessario esercitare la propria autonomia editoriale, selezionando e trattando le notizie secondo criteri di equilibrio e responsabilità, al fine di evitare forme di sovraesposizione non conformi al corretto utilizzo degli spazi informativi del servizio pubblico.

Il 3 luglio 2025, in occasione di un sit in davanti alla sede Rai di Potenza, la redazione ha realizzato immagini e un servizio andato in onda nel telegiornale regionale, illustrando le motivazioni della protesta. Ulteriore attenzione informativa è stata dedicata anche ad altre iniziative, compresa quella del 18 dicembre scorso, anch'essa documentata con immagini e notizia al TgR. Quest'ultimo episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e presentava profili di particolare complessità sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. La copertura è stata effettuata con prudenza e sobrietà, evitando ogni forma di spettacolarizzazione.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso degli ultimi mesi le iniziative del signor Bolognetti e le sue comunicazioni pubbliche si sono intensificate, estendendo le critiche all'intero sistema dell'informazione e, solo più recentemente, includendo riferimenti al dibattito sulla riforma della giustizia. La continua reiterazione delle iniziative ha richiesto un ulteriore bilanciamento editoriale, volto a garantire il pluralismo complessivo delle notizie e il rispetto delle diverse istanze presenti nel dibattito pubblico.

Si ribadisce che l'autonomia editoriale della TGR Basilicata (all'interno della funzione di Servizio Pubblico) implica, accanto al dovere di informare, la responsabilità di valutare le modalità e l'ampiezza della copertura, assicurando un'informazione equilibrata, pluralista e rispettosa dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, inclusi i giornalisti e gli operatori del servizio pubblico.