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Legge 5 marzo 1997, n. 38

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1 recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto". .

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997



Legge di conversione


Art. 1.

Il decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Disposizioni in materia fiscale

1. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo di imposta.

2. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresi' ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata fino a ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalita' di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.
Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura finanziaria - Modifica al codice della strada.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi e societa' consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attivita' di autotrasporto. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:
a) fino a 100 5 per cento;
b) da 100 a 200 10 per cento;
c) da 200 a 400 15 per cento;
d) da 400 a 800 20 per cento;
e) oltre 800 25 per cento.

2- bis. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le societa' concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2- ter. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle societa' concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalita' di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

2- quater. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le societa' concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Fre'jus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

2- quinquies. Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi destinato alle societa' concessionarie per il rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, puo' essere impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalita' previsti dallo stesso articolo 4, comma 4. Relativamente ai benefici di concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa puo' essere assunto nell'anno 1998.

2- sexies. Le regioni interessate dall'attraversamento di strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada cosi' come previsto dal comma 1. I minori introiti per le societa' concessionarie che gestiscono l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei bilanci delle regioni che hanno disposto le agevolazioni.

2- septies. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attivita' di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sara' ripartito in qattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997.

2- octies. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 2- septies, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

2- novies. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2- decies. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2- undecies. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente:
"e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorche' trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62". 3-4-5. (Soppressi).

Art. 3.
(Soppresso)

Art. 4.
(Soppresso)

Art. 5.
(Soppresso)

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.