[an error occurred while processing this directive]


Legge 20 giugno 1997, n. 174

"Conversione in legge, con modificazioni, del del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania".

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997



Legge di conversione


Art. 1

1. Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ritorno all'indice


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Partecipazione italiana alla Forza multinazionale di protezione in Albania

1. Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della pacifica convivenza in Albania e, in particolare, di garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari nonche' le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali, e' autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto dal 10 aprile 1997 la partecipazione di un contigente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e su richiesta delle autorita' albanesi.

2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone individuate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1 per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori di coscenza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ne' interferenze con la missione svolta dal contingente multinazionale e sotto la totale responsabilita' degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.

Art. 2.
Regime giuridico, economico e assicurativo del personale militare

1. Al personale del contingente militare italiano di cui all'articolo 1, impegnato in operazioni all'interno del territorio o delle acque territoriali albanesi, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento di missione all'estero, nella misura intera, previsto dalle norme vigenti con riferimento all'Albania, a decorrere dalla data di ingresso nelle predette zone e fino alla data di uscita dalle medesime.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo all'estero per l'espletamento di attivita' comunque connesse con la missione in Albania di cui al comma 1 dell'articolo 1, e' attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio o nelle acque territoriali albanesi, al personale di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo e' ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.

5. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

6. Il personale militare in servizio presso le sale e le cellule operative delle Forze armate operanti nel territorio nazionale ed il personale dell'unita' di crisi del Ministero degli affari esteri, impegnato per le esigenze previste dal presente decreto, sono autorizzati, per il periodo di detto impegno, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.

6-bis. In relazione alle esigenze connesse alle - operazioni in Albania, il premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della difesa e' determinato nella stessa misura spettante al personale militare.

6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6-bis , valutato in lire 150 milioni per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 3.
Cessioni di beni e servizi

1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.

2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, e' altresi' autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unita' navali di proprieta' dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilita' delle autorita' italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operativita' delle unita' medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalita' di cui al presente decreto.

Art. 4.
Acquisti e lavori in economia

1. Per le finalita' del presente decreto e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, ad effettuare, anche in economia, lavori e acquisti di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 5.
Interventi umanitari e nel settore dell'istruzione

1. Per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonche' per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina l'attivita' delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalita' umanitarie che abbiano provate esperienza operativa e capacita' organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero, nonche' degli enti locali.

2. Per il finanziamento di iniziative e di interventi straordinari ed aggiuntivi a carattere umanitario, aventi le finalita' indicate al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1997. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce detta disponibilita' tra gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1.

3. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero degli affari esteri, puo' autorizzare gli enti sanitari, pubblici e privati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, a collocare in aspettativa senza assegni, per periodi predeterminati, proprio personale per lo svolgimento in Albania di compiti di assistenza sanitaria, ferma restando la posizione previdenziale in godimento a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Per il finanziamento di interventi di emergenza nel settore scolastico e universitario, anche finalizzati a consentire il proseguimento degli studi a stranieri di cittadinanza albanese durante il loro soggiorno in Italia, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997. La disponibilita' e' ripartita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6.
Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128.

1. Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, sono poste a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attivita' amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attivita' di cui all'articolo 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonche' del personale del Ministero della sanita' e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.";

b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti:
"Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.".

Art. 6-bis.
Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.

Art. 7.
Copertura finanziaria

1. Al maggior onere di lire 65 miliardi, quale concorso nella complessiva spesa di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalita' previste dal medesimo articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a lire 23 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.