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Legge 28 febbraio 1997, n. 30

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1997



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 93 del 22 aprile 1997 - Supplemento Ordinario n. 86

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Capo I
Disposizioni in materia tributaria

Art. 1.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ", nonche' quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis) del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.";
2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione" sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
3) il comma 4 e' abrogato;
d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese sub-concessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.";
2) l'ultimo periodo e' soppresso.

1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis).

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.

3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto - legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.

5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h -bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta e' commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: "commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro ammontare".

7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico".

8. AlI'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti del comma 9".

Art. 1-bis.
Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane.

Art. 2.
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: "e insegne" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti";
b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialita' dell'imposta:
1) alla lettera d), dopo le parole: "addestramento personale," sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione," e dopo le parole: "inerenti alle suddette prestazioni" sono inserite le seguenti: "o operazioni";
2) alla lettera f), dopo la parola: "escluse" sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,";
3) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente; "f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da soggetti domilciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.";
c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) e' abrogato;
c-bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole: "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per mancato pagamento, in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose";
c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10 milioni" sono sostituite ovunque ricorrano, con le seguenti: "20 milioni";
d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sano sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie" sono soppresse;
1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, e' sostituito dal seguente:
"Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.";
2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31, dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato; antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche, in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
Per le cessioni di carta da macero di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica le disposizzioni del settimo comma si applicano, sotto la responsabilita' del cedente, sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia, stato superiore a due miliardi di lire.";
e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 1) alla parola: "asini" e' premessa la parola: "Cavalli,";
2) il numero 114) e' sostituito dal seguente:
"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".

2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per cento.

3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, e' ridotta al 10 per cento.

4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e' prorogato al 31 dicembre 1999.

5. E' abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto in misura ridotta limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.

6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:
a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);'conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);
b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).

7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.

8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, dopo le parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti editoriali di antiquariato,";
b) nel comma 6 le parole: "di prodotti editoriali di antiquariato," sono soppresse.

9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione della predetta aliquota.

9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo".

10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2) si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 10 aprile 1997.

Art. 3.
Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette.

1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643 , anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione , devono essere trascritti se risultano da atto pubblico da da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno della data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652 , primo comma , numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti , la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita', e sia stata completata la copertura".

1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato".

2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645 -bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione".

3. Dopo. l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645 -bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare".

4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2775-bis. (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari). - Nel caso di mancata esecuzioni del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 -bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis".

5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.".

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.".

7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni, in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: "2-bis le trascrizioni dei contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.".

8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le parole "dall'articolo 20, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 20, lettere g) ed h), limitatamente, per detta lettera h) ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione".

9. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
"4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in Italia, sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13- ter 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;".

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa";
b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: "di diritti reali immobiliari," sono inserite le seguenti: "dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,".

11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole "cinquemila abitanti" sono inserite le seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni".

11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari".

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) (soppresso);
2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono inserite le seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale"; nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono inserite le seguenti: "nonche' uffici dell'Ente poste italiane";
b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse.

13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e' sostituito dalla seguente: "c) conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare o banche".

13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale.

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%";
c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II- bis), e' aggiunta la seguente: "II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.".

15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo";
b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".

Art. 4.
Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.";
b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente:
"8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili";
c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce";
d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili";

e) nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.";
f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese".

1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1 gennaio 1993.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembe 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario e' destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960 miliardi.

3. Ferme le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinche' nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.

4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 10 febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto e' dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.

5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, e' dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa in 11 rate mensili di pari importo.

6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

(Articoli successivi)

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