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L'attività della Commissione

 

La Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge del 23 dicembre 1996 n.662, si compone di 15 deputati e 15 senatori nominati dai presidenti delle Camere, ed è presieduta dall'on. Salvatore Biasco del gruppo dei DS, eletto nella seduta del 30 aprile 1997.

In base alla procedura indicata dall'articolo 3, commi 14 e ss. della suddetta legge, la Commissione esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli schemi di decreto legislativo emanati dal Governo in attuazione delle deleghe ad esso conferite, entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Il suddetto termine può essere prorogato di venti giorni, per una sola volta, dai presidenti delle Camere quando ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi. Trascorso inutilmente il termine ordinario o prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

Tale procedura si applica anche agli schemi di decreto legislativo integrativi e correttivi che il Governo può emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo per apportare le correzioni formali e sostanziali che si rendono necessarie, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

 

La Riforma Fiscale in sintesi

 

Le deleghe conferite al Governo hanno come obiettivo una completa riforma del sistema fiscale. L’esercizio delle deleghe da parte del Governo, attraverso il procedimento sopra illustrato, ha trasformato, infatti, in maniera profonda e strutturale il sistema fiscale italiano, con una serie di interventi che costituiscono la più profonda innovazione attuata in Italia dopo la riforma degli anni settanta.

 Primo obiettivo della riforma è stato il miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema fiscale, per una migliore utilizzazione delle risorse del paese, in modo che il fisco diventasse anche strumento di politica economica e non soltanto strumento per l’aumento delle entrate tributarie.

 La riforma è ispirata ai seguenti principi:

 In sintesi, sono state introdotte novità in materia di fiscalità locale, di imposta sul reddito delle persone e delle società, di imposta sul valore aggiunto, di procedure e riduzione di oneri amministrativi per gli adempimenti fiscali, nonché nuove modalità di contrasto all’evasione e, soprattutto, all’elusione, che sottraeva in maniera "quasi legale" ingenti entrate allo Stato. Sono, inoltre, state modificate le sanzioni tributarie non penali e gli strumenti di riduzione del contenzioso tributario, per favorire un pronto ed immediato recupero dell’evasione accertata dall’Amministrazione finanziaria, anche concedendo limitati sconti (cosiddette "misure premiali").

 La tassazione delle imprese

La revisione della tassazione delle imprese è uno degli elementi più importanti della riforma. Con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (Titolo I, Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive), si è, infatti, avviato un processo di forte semplificazione del sistema, con la eliminazione di imposte e contributi (Ilor, Patrimoniale, Iciap, Contributi al servizio sanitario nazionale, etc.), l’introduzione della nuova imposta regionale (IRAP), ma, soprattutto, è stata attuata una importante redistribuzione del carico fiscale all’interno dello stesso mondo produttivo. La riforma amplia la base imponibile ed armonizza il peso fiscale imposto ai differenti soggetti economici.

 Con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese) si è, poi, deciso di favorire la capitalizzazione delle imprese, attraverso una riduzione progressiva della tassazione sul reddito che, per le persone giuridiche, attraverso un sistema di due aliquote di tassazione (ordinaria del 37% e ridotta del 19% sulla parte di utili pari alla remunerazione ordinaria del "nuovo" capitale), prevede un’imposizione minima complessiva del 27%. Questa diversa distribuzione del prelievo favorirà, in primo luogo, quei settori economici che fino ad oggi hanno contribuito in misura maggiore alle entrate fiscali e, poi, quelle imprese che, con comportamenti più virtuosi, non avevano fino ad oggi goduto delle distorsioni del sistema, in particolare attraverso un indebitamento di comodo.

 La tassazione delle persone fisiche

Con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (Titolo II, Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche), sono state rimodulate le aliquote dell’Irpef, con una attenuazione della progressività ed è stata anche avviata una politica fiscale per la famiglia. Il nuovo sistema di tassazione delle persone fisiche, infatti, tiene in particolare attenzione le famiglie, con un sistema di detrazioni collegate al coniuge (di maggiore efficacia per quelle con un solo reddito) ed ai figli, con una progressione di sconti fiscali che, in precedenza, erano irrisori. Le risorse a disposizione per le persone fisiche sono, infatti, state tutte indirizzate verso una maggiore tutela dei nuclei familiari numerosi.

 Decentramento fiscale

Sempre con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (Titolo III, Riordino della disciplina dei tributi locali), sono state introdotte importanti novità anche per il decentramento fiscale. La riforma introduce nuovi rapporti fra Stato ed amministrazioni locali e fra queste e i cittadini. In particolare, il finanziamento del sistema sanitario sarà tutto a carico delle Regioni che, a breve, non potranno più fare affidamento neanche sui prestiti straordinari dello Stato. Nello stesso tempo, le regioni avranno anche un maggiore potere sul fronte delle entrate, perché potranno introdurre addizionali di imposte sul reddito delle persone fisiche (addizionale Irpef) e differenziare l'aliquota dell'Irap anche per categorie di soggetti e settori produttivi. Aumenteranno in questo modo sia i controlli sui livelli di spesa che quelli dei cittadini che subiranno direttamente dall'ente locale il maggiore prelievo.

 Redditi di capitale

Con il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi), in anticipo anche sulle politiche della UE, che ha proposto misure minime di prelievo alla fonte o, in alternativa, di controllo sui redditi da capitale, è stata riformata la tassazione dei guadagni di capitale, con un sistema semplificato, in buona parte indirizzato verso le moderne forme di amministrazione e gestione dei patrimoni, che non prevede più alcuna esclusione per tali redditi e che favorirà anche una maggiore stabilità dei mercati.

 Semplificazione e compensazione

Con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 471 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), anche le relazioni fra il sistema fiscale ed i cittadini saranno migliori, grazie alla riduzione ed alla semplificazione degli adempimenti (fra l’altro nessun documento dovrà più essere allegato alla unica dichiarazione valida per tutti gli enti fiscali e previdenziali), alla possibilità di compensazione fra debiti e crediti con il sistema fiscale e previdenziale, alle nuove e più rapide procedure di acquisizione delle dichiarazioni, con possibilità anche di correzioni senza sanzioni.

 Enti non commerciali ed ONLUS

Con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cosiddette ONLUS), è stata introdotta una nuova disciplina che prevede l’applicazione di agevolazioni di natura fiscale per lo svolgimento di attività di interesse sociale, subordinata al rispetto di alcune condizioni, che perseguono il fine di garantire la natura di pubblica utilità di tali attività.

 Sanzioni tributarie non penali

Con i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 472, 471 e 473 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti), è stata completamente riformata la disciplina delle sanzioni tributarie non penali, introducendo insieme ai principi garantisti del sistema penale, anche la personalizzazione della sanzione, che nei casi di colpa grave e dolo colpisce le persone fisiche e non i contribuenti per i quali le violazioni risultano commesse.

 Reddito di lavoro dipendente

Con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), sono state introdotte nuove norme di definizione e determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevedendo, in particolare, la sua completa equiparazione (tranne limitate eccezioni) sia ai fini fiscali che previdenziali.

Imposta sul valore aggiunto

Con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di imposta sul valore aggiunto) sono state introdotte, fra le altre, modifiche alla soggettività passiva dell'imposta, anche in funzione antielusiva, per attività di mero godimento dei beni non realmente dirette alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Sono, inoltre, state riviste le detrazioni d'imposta e le relative rettifiche, escludendo tale diritto per acquisti estranei all'attività d'impresa. Sono infine stati rivisti i regimi speciali o particolari, per assicurare una loro maggiore aderenza ai criteri ordinari.

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