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Legge 19 maggio 1997, n. 128

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1997



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1997

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.

1. Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province interessate sono autorizzati, in relazione alle attivita' di soccorso e di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le predette attivita' sono svolte, in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 esposti a grave pericolo per l'incolumita' personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni.

3. Tra le attivita' di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza igienicosanitaria, il trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove occorra, in mancanza di soluzioni diverse, in strutture alberghiere e similari, il rimpatrio, il risarcimento di eventuali danni, nonche' ogni altra attivita' che si rendesse comunque necessaria ivi comprese attivita' proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione.

4. In conformita' ai principi di cui al comma 1 e con le modalita' ivi indicate, il Ministro dell'interno e le autorita' di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono, altresi', alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli stessi fini possono essere stipulati accordi e convenzioni con la Croce rossa italiana, con organismi, anche internazionali, che svolgono attivita' di assistenza per stranieri e con soggetti che esercitano attivita' di trasporto.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attivita' dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalita' umanitarie e definisce le modalita' di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli stranieri di cittadinanza albanese bisognosi di assistenza umanitaria e di protezione, se esposti in patria a grave pericolo per l'incolumita' personale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, alle strutture di primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale. A tale fine, il questore puo' rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno in territorio nazionale, valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta. Oltre a quanto stabilito al comma 2, il nulla osta provvisorio e' revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 non e' rilasciato o, se gia' rilasciato, e' revocato nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea segnalati per attivita' connesse all'organizzazione o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico di armi e di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per attivita' comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita e l'incolumita' delle persone.

3. Nei confronti delle persone cui non e' rilasciato o e' revocato il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, esaurite le necessita' di pubblico soccorso, il questore provvede al respingimento con accompagnamento immediato alla frontiera, adottando, anche avvalendosi della forza pubblica, le misure occorrenti affinche' gli interessati non si sottraggano all'esecuzione del provvedimento. Avverso il respingimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo dove ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma la misura e' eseguita anche in pendenza del ricorso.

4. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, anche se soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per la commissione di taluno dei reati previsti in materia di immigrazione clandestina, di prostituzione, di traffico di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto in appositi moduli processo verbale, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.

5. Nei confronti dello straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso di soggiorno ovvero il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, il prefetto dispone l'espulsione, da eseguirsi a cura del questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Contro il provvedimento di espulsione e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede l'autorita' che lo ha emesso, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma il provvedimento e' eseguito anche in pendenza del ricorso.

Art. 3.

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno puo' disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Le spese sono sostenute direttamente dalle prefetture o rimborsate, sempre attraverso le prefetture, ad amministrazioni pubbliche, ad enti locali, a organismi pubblici e privati anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione.

3. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1 e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Per le esigenze previste dal presente decreto, ivi comprese quelle relative alle attivita' amministrative, tecniche e logistiche, al trattamento di missione e all'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa da parte del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile in relazione alle attivita' di cui all'articolo 1, nonche' quelle relative al trattamento economico accessorio spettante al personale militare delle Forze armate che collabora con le autorita' di pubblica sicurezza, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono allo scopo conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione da iscrivere nel predetto stato di previsione. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte in corso d'esercizio, sulla base delle effettive esigenze, variazioni compensative tra i predetti capitoli.

3. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con le modalita' di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa.

4. Ai fini delle attivita' di volontariato si applica l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' le disposizioni ivi richiamate.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le finalita' nello stesso indicate.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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