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Legge 27 dicembre 1997, n. 449

"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255




Testo della legge


Art. 21.
(Disposizioni per il recupero d'imponibile)

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992".

2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) è abrogata.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

nell'articolo 76, comma 1:

1) alla lettera a), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole: "e degli eventuali contributi" sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito";

b)

nell'articolo 55, comma 3, la lettera b)è sostituita dalla seguente:

"b)

i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e)ed f)del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonchè quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 1, le parole: "dei marchi d'impresa e " sono soppresse; dopo le parole: "un terzo del costo" sono inserite le seguenti: "; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.";

b)

al comma 3, la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "decimo".

7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998.

9. Al fine di compensare gli effetti dell'aumento del carico fiscale derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 1998, le amministrazioni competenti sono autorizzate, entro i limiti delle risorse disponibili, ad integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono erogazioni di quote ripartite in più esercizi.

10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:

a)

nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:

1) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole," sono inserite le seguenti: "le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonchè il condominio quale sostituto d'imposta,";

2) il comma 5 è abrogato;

b)

nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:

1) al primo comma le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.";

2) al secondo comma le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

c)

nell'articolo 25-bis, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole: "del dieci per cento" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.";

d)

nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole: "e gli altri enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: ", gli altri enti pubblici e privati";

e)

all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-bis)è aggiunto il seguente:

"8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale".

12. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 11, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole: "del 18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento" e le parole da: "per i redditi di cui alla lettera g)" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;".

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

"Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni".

15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

16. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al settimo comma, sono soppresse le parole: "e non ferrosi";

b)

nell'ottavo comma dopo le parole: "per le cessioni" sono inserite le seguenti: "di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,";

c)

il nono comma è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.";

d)

il decimo comma è sostituito dal seguente:

"I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo".

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1998.

18. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

l'articolo 17 è sostituito dal se-guente:

"Art. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili). - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2.

L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

3.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.";

b)

nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola: "ceduto" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.";

c)

nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.";

d)

nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:

"NOTE:

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000";

e)

nella tariffa, parte II:

1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "non autenticate" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I";

2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. - Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno".

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonchè alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera a).

20. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonchè l'esecuzione delle relative formalità.

21. All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:

"NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso".

22. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:

"2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute".

23. La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1SD OTTOBRE 1997.

Art. 22.
(Soggetti esenti dall'IRPEG)

1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi,".

Art. 23.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, è aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE".

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

nei commi 204 e 209 le parole: "entro il termine perentorio del 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998";

b)

nel comma 208 le parole: "fino al 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 28 febbraio 1998";

c)

nel comma 209 dopo le parole: "i contribuenti" sono inserite le seguenti: "e i sostituti d'imposta".

3. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non può comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.

Art. 24.
(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

nel terzo comma dopo le parole: "le generalità," sono inserite le seguenti: "il codice fiscale,";

b)

dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorchè gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998".

2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse;

b)

dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo".

3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (Esecutorietà dei ruoli). - 1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2.

Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

3.

Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà".

4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ", la data di consegna di esso all'esattore" sono soppresse.

5. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalità dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, è sostituito dal se-guente:

"Art. 72. - (Svolgimento dell'incanto). - 1. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione".

6. È abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

7. All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: "decaduto o revocato" sono sostituite dalle seguenti: "comunque cessato dalla titolarità del servizio".

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

"Art. 42-bis. - (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione). - 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.

10. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: "dei comuni, delle province anche autonome" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni".

11. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2".

12. All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "entro il dodicesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "entro il ventiquattresimo mese".

13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:

a)

l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;

b)

l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;

c)

l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;

d)

la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.

14. A decorrere dal 1o gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purchè collocati esclusivamente presso abitazioni private.

15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti.

16. A decorrere dal 1o gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

17. Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.

18. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.

19. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1o gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.

20. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 19 del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.

21. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.

22. All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa".

23. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: "di reddito di impresa o di lavoro autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "di partita IVA".

24. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

25. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia".

26. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

"231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali".

27. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.

28. All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: ", fiscali e sanzionatori"; allo stesso comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis)

revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonchè di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate".

29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi in strutture idonee, con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale è pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere previste modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonchè di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze può essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne la diffusione.

31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefìci previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni.

33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle parti nè a forme di pubblicità.

34. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

35. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1o gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.

36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

37. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.

39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze.

Art. 25.
(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte)

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.

Art. 26.
(Riapertura dei termini per la riscossione)

1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.

2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facoltà è condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.

3. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 27.
(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a)

assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonchè delle esigenze connesse alla finanza locale;

b)

articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c)

assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d)

eliminare le duplicazioni funzionali;

e)

definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.

Art. 28.
(Norma interpretativa)

1. Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

Art. 29.
(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1o settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1o settembre 1998 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonchè alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.

6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento, entro il 30 settembre 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 1999. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 30.
(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 20 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

Art. 31.
(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997)

1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350 miliardi per l'anno 2000.

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i)

coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".

3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: ", anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c)," sono soppresse.

4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1o aprile 1998.

Artt. 1 -10 Artt. 11 - 20 Artt. 21 - 31 Artt. 32 - 38 Artt. 39 - 47 Artt. 48 - 54 Artt. 55 - 58 Artt. 59 - 65

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