Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)

Legge 30 aprile 1998, n. 122

Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, ed entrata in vigore lo stesso giorno)
Art. 1
Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze
(…)
Art. 2
Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee

1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggior ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria.

(…)

11. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistano prevalentemente in programmi di televendita e non comprendano programmi tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

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13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

Art. 3
Disposizioni in materia di pubblicità televisiva

1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purchè ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. Le disposizioni di cui al presente comma e di cui al comma 2 non si applicano ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

(…)