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Legge 28 febbraio 1997, n. 30

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1997



Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 93 del 22 aprile 1997 - Supplemento Ordinario n. 86

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 10.
Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: "antirosolia, anitiparotite" e' aggiunta la seguente: ", antipertosse".

2. Il comma 53 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie".

2-bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui".

3. Al comma 117 dell'articolo 1, le parole "comma 115" sono sostituite dalle seguenti: "comma 116".

4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:
"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo, popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e' composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali e' eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massinio di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennita' stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio".

4-bis. Le disposizioni di cui al commia 4 hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.

4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 e' abrogato.

5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole "1 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".

5-bis. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

5-ter. All'articolo 2, comma 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalita' per la qualificazione della indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo".

6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: "dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale".

6-bis. La lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente:
"f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni:".

7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".

8. Il comma 62 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
" 62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine".

8-bis. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: "Nel caso di inizio dei lavori entro tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data";

8-ter. Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997"

8-quater. Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: "l'accordo di programma di cui al comma 73" sonno sostituite dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75". <</p>

8-quinquies. Al comma 104, primo periodo, dell'articolo 2, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro, sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo e' soppresso.

8-sexies. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: "previa conforme deliberazione della" son sostituite dalle seguenti: "sentita la".

8-septies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e 8-sexies hanno efficacia a decorere dal 1 gennaio 1997.

9. Il comma 172 dell'articolo 2 e' soppresso.

10. Nel comma 177 dell'articolo 2; dopo le parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente,".

10-bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalita' con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attivita', l'iscrizione al registro delle imprese non e' obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

10-ter. Il comma 196 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato''".

11. (Soppresso).

11-bis. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 e' inserito il seguente:
"47-bis. In caso di scioglimento di societa' cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000".

12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.".

13. (Soppresso).

13-bis. Al comma 173 dell'articolo 3 dopo le parole: "n. 633," sono inserite le seguenti "o rientranti in altri regimi speciali".

13-ter. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti "termine di presentazione della dichiarazione annuale".

13-quater. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola: "c-bis)" e' sostituita dalla seguente: "b-bis".

13-quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997.

Art. 10-bis.
Modifiche alla legge di bilancio

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: "2770" e' sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Art. 10-ter.
Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".

2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' elevata al 10 per cento.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' si fa luogo al rimborso di quelle gia' corrisposte.

5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto il seguente comma:
"Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a imposta nella misura del 50 per cento".

Art. 11.
Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, e' sostituito dal seguente: " 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in L. 128.000 miliardi.". E' abrogato il decreto - legge 21 novembre 1996, n. 590.

Art. 12.
Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego

1.- 2. (Soppressi).

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, e' differito al 31 dicembre 1997.

4. Per l'anno 1997 resta ferma la facolta' per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 1886.

5. (Soppresso).

5-bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'amministrazione di provenienza.

Art. 13.
(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 14.
Esecuzione forzata nei confroni di pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi.

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1994, n. 460, e' estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993 anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonche' a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato sono inserite le parole ", della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".

Art. 15.
(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 16.
Proroga della gestione del sistema informativo dalla Ragioneria generale dello Stato

1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attivita' informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuita' delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, e' data facolta' all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruita' tecnico-economica dell'autorita' per l'informatica nella pubblica amminitrazione, che e' reso, in via successiva, entro il termine di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ridotto alla meta'. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformita' del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione e' previsto, a carico della societa' che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici.

Art. 17.
Credito agevolalo all'editoria

1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 e' riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali.

1-ter. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 18.
Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche

1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'art. 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

Art. 19.
Indennita' di anzianita' per i dipendenti di imprese gia' sottoposte ad amministrazione straordinaria

1. Le indennita' di anzianita' spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nelle proccdure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1.

Art. 20.
Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, la parola: "libero" e' sostituita dalla parola: "liquido".

Art. 21.
Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale

1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, resta ferma per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 22.
Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli

1. Il comune di Napoli e' autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilita' delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli interventi.

Art. 23.
Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910

1. E' posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. I rapporti convenzionali gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamnto delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Art. 24.
Mutui per il pagamento a saldo delle passivita' degli enti locali

1. All'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti per il pagamento a saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti eroga la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. Analogo mutuo puo' essere assunto in alternativa alla vendita di immobili.".

Art. 25.
(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 26.
Interventi in favore degli sfollati dalla ex Jugoslavia

1. A valere sulle somme destinate alle finalita' di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi e' destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.

Art. 27.
Disposizioni in materia previdenziale

1. In materia di sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per i nuovi assunti ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle regioni di. cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n 96, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio l995, n. 206.

2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di cui all'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di azienda industriali (INPDAI), relativamente al personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilita' di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI.

2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottata ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facolta' di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facolta'; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.258 miliardi si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;
b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilita' per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo e' incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministero del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b-bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.
(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 29.
Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e' riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

3-bis I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).

5 -bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1 gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalita' e' presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalita' deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il predetto importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997 - 1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7.

Art. 29-bis.
Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati.

1. E' costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.

2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, e' erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.

Art. 29-ter.
Disposizioni in materia di lotterie

1. In caso di irregolarita' procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze e' autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato.

2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario.

Art. 29-quater.
Integrazione del Fondo occupazione

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 30.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiane e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


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