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Legge 27 dicembre 1997, n. 449

"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255




Testo della legge


Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE


Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 ed in quello successivo.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:

"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

41.

È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

42.

Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".

10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) è inserito il seguente:

"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".

Art. 2.
(Trasferimento di alloggi ai comuni)

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

Art. 3.
(Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui)

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma".

2. All'articolo 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalledimissioni volontarie, i mutuatari hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti".

Art. 4.
(Incentivi per le piccole e medie imprese)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1o ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:

a)

aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b)

aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori socio-demografici e ambientali;

c)

comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani;

d)

isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c).

3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a)

l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b)

l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c)

il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d)

l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

e)

i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;

f)

i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g)

siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h)

siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i)

siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

a)

abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;

b)

abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c)

producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

d)

rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

13. Il primo periodo del nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente: "A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia".

14. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.

16. Per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione può essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

17. Alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1o dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1o dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1o dicembre 1997 a seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione.

18. Il contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999.

19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale definito nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 279 del 15 settembre 1997, il predetto contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non può, comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni.

20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.

21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto, esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001.

Art. 5.
(Incentivi per la ricerca scientifica)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1998, un credito di imposta pari:

a)

a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonchè di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b)

al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:

a)

il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;

b)

si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c), d), e) e g).

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1o gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefìci concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente comma, purchè non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi previsto.

6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7.

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonchè di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonchè possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

8. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" sono inserite le seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451";

b)

al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" sono inserite leseguenti: "e delle università" e dopo le parole: "consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";

c)

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo periodo, dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le seguenti: "o dall'ateneo";

d)

al comma 4, le parole da: "nonchè per l'anno 1998" fino a: "n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e alle università".

Art. 6.
(Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).

1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonchè le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete INTERNET, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.

4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.

Art. 7.
(Incentivi territoriali)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè ad altri accordi di programmazione negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

3. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformità della disciplina comunitaria e in considerazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi identificativi nonchè dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna impresa.

4. Ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo sono considerati prioritariamente i progetti di investimento che, per garantire la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile, contengano un rapporto di impatto ambientale.

5. L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

Art. 8.
(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

Art. 9.
(Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero)

1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.

Art. 10.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonchè di tassa e sovrattassa di ancoraggio)

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.

3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.

4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:

a)

previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

b)

previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

c)

previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira.

5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

7. L'articolo 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle annualità pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.

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