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Legge 27 dicembre 1997, n. 449

"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255




Testo della legge


Art. 11.
(Incentivi fiscali per il commercio)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente specificate", di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefìci previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefìci di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefìci il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese.

10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998.

Art. 12.
(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico)

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonchè l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.

3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.

Art. 13.
(Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità)

1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultinoinagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996", è prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 14.
(Disposizioni fiscali varie)

1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a)iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;b)esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;c)esercenti tintolavanderie;d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;f) esercenti attività turistica; g) esercenti attività di estetista; h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo.

4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.

5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonchè nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre 1995. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.

10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.

11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "dei commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti: "nonchè a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità.". Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno 1998.

12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente:

"99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione".

13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonchè, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

14. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Per le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso è erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente".

15. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".

16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.

17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1o gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive)

1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono prorogati al 30 settembre 1998.

2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo 2-nonies del decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la comunicazione della data di cessazione dell'attività, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.

3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.

Art. 16.
(Promozione del turismo)

1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
Art. 17.
(Disposizioni tributarie in materia di veicoli)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

"Art. 121-bis. - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a)

per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b)

nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan,di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan,lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3.

Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bisdell'articolo 54, il comma 5-bisdell'articolo 66 e i commi 8-bise 8-terdell'articolo 67 sono abrogati;

b)

nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da: "; per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a)

omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1oottobre 1991, e successive modificazioni;

b)

autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A compensazione del mancato introito è assicurata alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui.

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonchè le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.

13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. A decorrere dal 1o gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.

16. A decorrere dal 1o gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.

17. A decorrere dal 1o luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b).

18. L'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonchè all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2.

L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3.

Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

4.

Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.

5.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6.

Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7.

Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8.

In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".

19. All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi".

20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.

21. A decorrere dal 1o gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonchè delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire.

23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

24. A decorrere dal 1o gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonchè l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sè il contrassegno stesso.

25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.

26. È soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

27. Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida" e le parole: "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti".

28. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

all'articolo 138, comma 11, dopo le parole: "e della Protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

b)

all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".

29. A decorrere dal 1o gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purchè almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione.

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del predetto testo unico.

34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1o gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione nè riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.

35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

36. Il comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.

37. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.

38. Al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".

39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

Art. 18.
(Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, è emanato il regolamento concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonchè la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.

3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, è assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

Capo III
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA


Art. 19.

(Disposizioni in materia di manifestazionia premio e manifestazioni di sorte locali)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

"I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente".

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)

nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b)

l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonchè delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti princìpi:

a)

revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b)

previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c)

attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d)

attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).

5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2.

In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonchè di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3.

Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4.

Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.";

b)

gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;

c)

l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

"Art. 124. - 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2.

In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3.

In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

4.

Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo".

6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1o gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonchè ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

7. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al primo periodo, le parole: "tabaccai richiedenti" sono sostituite dalle seguenti: "tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1omarzo di ogni anno";

b)

dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno".

8. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

Art. 20.
(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta".

2. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile".

3. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 93 (Interessi passivi) - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresì al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie".

4. Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative inmateria doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l'istanza di revisione dell'accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2e 3.

Artt. 1 -10 Artt. 11 - 20 Artt. 21 - 31 Artt. 32 - 38 Artt. 39 - 47 Artt. 48 - 54 Artt. 55 - 58 Artt. 59 - 65

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