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Legge 23 dicembre 1996, n. 662

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996


Art. 1 (co. 1-59) Art. 1 (co. 60-131) Art. 1 (co. 132-192)
Art. 1 (co. 193-267) Art. 2 (co. 1-61) Art. 2 (co. 62-129)
Art. 2 (co. 130-174) Art. 2 (co. 175-224) Art. 3 (co. 1-47)
Art. 3 (co. 48-119) Art. 3 (co. 120-142) Art. 3 (co. 143-163)
Art. 3 (co. 164-217)

Testo della legge


Art. 1.

132. Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 e' sostituito dal seguente: "La retribuzione annua base e' fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 157". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.

133. Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato di 160 unita'. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono essere effettuate assunzioni di personale a contratto per la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di ottanta unita'.

134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determi- nate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purche' in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalita' saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto cosi' immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni.

135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonche' una anzianita' in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi all'estero. Le modalita' del concorso saranno determi- nate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione gia' ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione presso altra sede all'estero.

136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a 78 unita'. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le 4 unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

137. Il Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti diretti a:
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire in materia contrattuale la compatibilita' con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nonche' l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il provvedimento non dovra' comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennita', che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovra' prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;
d) le indennita', determinate secondo criteri e modalita' che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea.

139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.

140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalita' italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati;
b) garantire la compatibilita' con gli ordinamenti dei rispettivi Paesi di accreditamento;
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianita' di servizio.

141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.

142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.

143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 44.

144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima.

145. Per le finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49.

146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".

147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.

148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facolta' non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamita' naturali e dell'assistenza sanitaria.

149. La regione Trentino-Alto Adige e' delegata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto e' rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.

150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotto di un importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entita' complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalita' di attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.

152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per le modalita' si provvedera' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

153. La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.

154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50 a litro. L'operativita' di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione e' limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.

155. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a versare nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilita' liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente tali disponibilita'. A valere sulle suddette disponibilita' sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da un soggetto diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'inserimento nella predetta tabella A e' differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento delle disponibilita' liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.

156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e' attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilita' liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.

157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata.

158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata puo' essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

159. All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".

160. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione puo' essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.

161. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:
a) per il 1998 il 6 per cento del valore;
b) per il 1999 il 12 per cento del valore;
c) per il 2000 il 18 per cento del valore;
d) per il 2001 il 24 per cento del valore".

162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.

163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresi' autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.

164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunita' montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forli' per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d).

165. Agli enti locali e' assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalita' locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.

167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.

168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E' altresi' differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunita' montane, sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entita' previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilita' e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.

169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n. 492.

170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e son fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.

171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550.

172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 415, 23 ottobre 1996, n. 549.

173. Fino alla nuova disciplina degli organi degli enti locali, per i comuni e per le province le relative giunte sono costituite dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero pari di assessori determinato nel massimo in misura proporzionale ai membri del rispettivo consiglio e comunque non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle citta' metropolitane e nelle province con popolazione superiore a due milioni di abitanti.

174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

175. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilita' ad essi per i comuni che ne sono sprovvisti;
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado socio-economico degli enti;
c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente;
d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarita' degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione, altresi', alla rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione demografica;
e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri;
f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.

177. Disposizioni integrative e correttive possono essere ema- nate, con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalita' ivi indicate.

178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.

179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606.

181. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualita', sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non puo' superare l'importo di lire 3.135 miliardi.

182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 181.

183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

184. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.

185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita', di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facolta'. A questi ultimi l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

186. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' appli- cative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.

188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianita' entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianita' prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita' indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186 del presente articolo, una o piu' unita' anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'.

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