[an error occurred while processing this directive]


Legge 23 dicembre 1996, n. 662

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996


Art. 1 (co. 1-59) Art. 1 (co. 60-131) Art. 1 (co. 132-192)
Art. 1 (co. 193-267) Art. 2 (co. 1-61) Art. 2 (co. 62-129)
Art. 2 (co. 130-174) Art. 2 (co. 175-224) Art. 3 (co. 1-47)
Art. 3 (co. 48-119) Art. 3 (co. 120-142) Art. 3 (co. 143-163)
Art. 3 (co. 164-217)

Testo della legge


Art. 3.

164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo" e' sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, e' sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualita' e si applicano altresi' i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonche' il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.

165. Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare precedente:
a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attivita' di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attivita' di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attivita' prevalentemente esercitata;
b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attivita' esercitata e' la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;
c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;
d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono:
a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Entro la stessa data e secondo le stesse modalita' devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;
b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, arte o professione, dovra' essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

167. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.

169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformita' risultano prive di rilevanza.

170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:
a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;
b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:
a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;
b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli stessi, con forme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data e secondo le stesse modalita' devono essere annotati distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli acquisti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, arte o professione;
e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attivita' e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle caratteristiche dell'attivita' svolta, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore; tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi.

173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attivita' di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali rimane ferma la relativa disciplina, e' determinata forfettariamente, in relazione all'attivita' prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 60 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.

174. Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 171.

175. I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque per almeno un triennio.

176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171.

177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo e' determinato forfettariamente e in relazione all'attivita' prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonche' di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 61 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.

178. I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del comma 172; il modello di pagamento e' utilizzato anche ai fini del versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma e' applicabile ai contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e l'imposta e' determinata applicando al reddito di cui al comma 177 le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite.

179. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti.

180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformita' risultano prive di rilevanza.

181. Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno gia' concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorche' di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di cui ai commi da 171 a 173.

182. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto piu' recenti.

183. In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina e' ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria e' ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime forfettario.

184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1997.

186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarieta' e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.

187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata;
b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate in conformita' ai propri fini istituzionali;
c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata, nonche' sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elu- sive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attivita' proprie della vita associativa;
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attivita' commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;
g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli.

188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, attraverso un re- gime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attivita' di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;
b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;
c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticita'con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e) previsione della detraibilita' o della deducibilita' delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e degli enti a regime equiparato;
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attivita' di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attivita' occasionali, purche' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g) facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f).

190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.

191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. Esso e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale.

192. L'organismo di controllo ha, altresi', il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.

194. E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo e' determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.

196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione e' rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

197. Il contributo non e' comunque compensabile e non e' deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, puo' essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.

198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non e' dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.

199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo e' trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e' versato con le modalita' previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.

200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalita' previste dal comma 198. E' fatta salva la facolta' dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.

201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonche' l'ammontare delle detrazioni spettanti.

202. I soggetti tenuti al versamento del contributo nonche' i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.

203. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarita' e delle omissioni rela- tive ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente puo' regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla meta'. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633 del 1972.

205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.

206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione e' gia' stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 e' pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.

207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalita' indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza puo' essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.

208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 30 settembre 1997, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta.

209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento.

210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli gia' emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza.

211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti di imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al due per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre 1996, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Il predetto ammontare e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Al versamento di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che, alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti non superiore a cinque.

212. L'importo indicato al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa all'anno 1997, va versato in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre 1997, con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 1998, fino a concorrenza dello 0,50 per cento di detti trattamenti. Tale limite e' elevato al 2 per cento per quelli corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2000 ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito d'imposta e residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1o gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 2,5 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha determinato detta eccedenza.

214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1o gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalita' e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunita' montane.

215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e "16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi";
b) all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di versamento.";
c) all'articolo 2, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali".

216. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente comma.

217. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1o gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.


(Articoli precedenti)

Ritorno all'indice